Credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

Pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Comunicazione entro il 4 novembre

 
covid protezione

Il Decreto “Sostegni Bis” - D.L. n. 73/21 - ha riproposto il credito d’imposta, già previsto dall’art. 125 del D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) al fine di contrastare l’epidemia in corso.

Il nuovo credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; in ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Il credito potrà essere utilizzato:

  • nel Modello Redditi relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata (quindi, nel Modello Redditi 2022);
  • in compensazione tramite Modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

I contribuenti interessati sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

  • a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  • b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi all’agevolazione;
  • c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Al fine di accedere al credito d’imposta, i contribuenti devono comunicare telematicamente, dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di riferimento, utilizzando il Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 15 luglio 2021).

Nello stesso periodo, se del caso, è possibile inviare una nuova comunicazione telematica, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale all’agevolazione.

Qualora dovesse essere superato il plafond di risorse disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021), l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. In questo caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre 2021.

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