Contratti a termine 2023: le novità del Decreto Lavoro
L’art. 24 del Decreto Legge n. 48/2023 (Decreto Lavoro) modifica la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, in particolare riscrivendo le causali di cui al D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (Decreto Dignità).
Fino al 4 maggio 2023, era possibile stipulare un contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 12 mesi, rinnovare o prorogare oltre i 12 mesi e comunque fino massimo a 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Dal 5 maggio 2023, a seguito dell’introduzione del Decreto Lavoro, le causali sopra esposte sono state sostituite dalle seguenti:
- casi previsti dai contratti collettivi, anche di secondo livello (territoriali o aziendali);
- in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30.4.2024;
- per esigenze di sostituire altri lavoratori assenti.
Come già previsto dal Decreto Dignità, il datore di lavoro è obbligato ad indicare la causale che giustifichi la proroga o il rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.
Il nuovo quadro normativo valorizza il ruolo della contrattazione collettiva, rinviando ad essa la previsione delle causali.
Solo in assenza di contratti collettivi applicati in azienda, l’accordo tra le parti (datore di lavoro e dipendente), basato su esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, consente l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi oppure il rinnovo o la proroga (successivamente ai 12 mesi).
La causale deve essere formulata con analitica descrizione delle ragioni di natura organizzativa, produttiva o tecnica, avendo cura di esplicitare tutte le informazioni idonee a comprovare la temporanea e concreta esigenza lavorativa.
Il Decreto Lavoro ha lasciato invariate tutte le altre condizioni previste dal D.Lgs. 81/2015 per la stipulazione dello stesso, ovvero:
- i divieti alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato con l’apposizione di un termine, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 81/2015;
- la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in caso di proroga, fissata in 24 mesi, di cui per i primi 12 mesi senza necessità di indicare la causale;
- il numero massimo di 4 proroghe;
- in caso di rinnovo, è sempre richiesta la causale. Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare i periodi cosiddetti “Stop & go”, pari a, salvo diversa disciplina prevista dai contratti collettivi, 10 giorni se la durata del precedente contratto è inferiore a 6 mesi o in alternativa a 20 giorni se la durata del precedente contratto è superiore a 6 mesi;
- una volta raggiunto il limite di durata di 24 mesi, è possibile sottoscrivere un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la sede locale dell’Ispettorato territorialmente competente (ITL);
- il limite numerico massimo dei lavoratori assunti a termine, generalmente pari al 20% dell’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato;
- le esenzioni ai limiti numerici in caso di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi, attività stagionali, sostituzione di lavoratori assenti ecc…