L'iter della notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata

La norma prevede un'apposita disciplina in caso di mancato recapito della PEC

 
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A decorrere dal 3 dicembre 2016, la notifica degli avvisi di accertamento può avvenire anche a mezzo della posta elettronica certificata, come previsto dall'articolo 60 del DPR n. 600/1973. Si tratta, dunque, di una mera facoltà e non di un obbligo, che la normativa sull'accertamento consente agli uffici finanziari dell'Agenzia delle Entrate.

La norma prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

L'iter della notifica PEC

La norma prevede un'apposita disciplina in caso di mancato recapito della PEC, per cause imputabili al destinatario. In particolare, se la casella di posta elettronica risultasse piena, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta ancora satura o se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico nell'area riservata del sito di InfoCamere Scpa e pubblicata, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, per quindici giorni. L'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Quanto ai termini, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella PEC gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio.

Per il destinatario, invece, si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet di InfoCamere Scpa.

La modalità di notifica telematica degli accertamenti può estendersi anche alle persone fisiche e, in generale, a tutti i soggetti che non sono tenuti, per legge, a possedere una casella di posta elettronica certificata.

È quanto previsto dall'ultimo periodo del comma settimo, in base al quale, nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, anche per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata (da inserire nell'INI-PEC) la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta:

  • all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari;
  • all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti - da essi incaricato - abilitati all'assistenza tecnica e alla difesa davanti alle commissioni tributarie, ossia:
    a) gli avvocati;
    b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
    c) i consulenti del lavoro;
    d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, D.P.R. n. 600/1973;
    e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercioper la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
    f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 545/1992, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, D.P.R. n. 636/1972;
    g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 C.c., primo comma, numero 1, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
    h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32, D.Lgs. n. 241/1997 e delle relative società di servizi, purchè in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale (nel D.Lgs. n. 546/1992, l'assistenza tecnica e la difesa sono limitate alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza);
  •  all'indirizzo di posta elettronica certificata del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente Decreto, a condizione che essi risultino specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, prosegue la norma, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.


Il venir meno del limite all'applicabilità del QR Code agli accertamentinotificati via PEC

Direttamente funzionale alla facoltà, per gli uffici finanziari, di notificare gli avvisi di accertamento a mezzo PEC è la possibilità di generare i file degli atti accertativi utilizzando il cosiddetto QR Code, oramai concessa dalla normativa sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Tale contrassegno informatico è disciplinato dall'articolo 23, comma 2 bis, D.Lgs. n. 82/2005, meglio noto con l'acronimo CAD (che sta per Codice dell'Amministrazione Digitale), in base al quale esso sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.
Fino al 27 gennaio 2018, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, in forza della precedente versione dell'articolo 2, sesto comma, il CAD non trovava applicazione proprio in relazione all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale. Pertanto, nonostante - a stretto rigore - gli avvisi di accertamento non rientrino nel genus delle attività ispettive, né in quelle di controllo fiscale (che fanno parte della cosiddetta attività istruttoria, o pre-accertativa), in alcuni casi le commissioni tributarie avevano annullato gli accertamenti "digitali", riportanti il QR Code, nella vigenza del vecchio testo della norma.

Il dibattito, tuttavia, è oramai superato, dal momento che, come detto, a decorrere dal 27 gennaio 2018 è stata espressamente ricompresa l'applicabilità del CAD anche agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria; nonché, al contempo, stabilite, mediante appositi decreti attuativi, le modalità e i termini di applicazione alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.
Ciò significa che, qualora volesse avvalersi della facoltà di notifica a mezzo pec, l'amministrazione finanziaria potrebbe generare telematicamente l'atto da notificare apponendovi il QR Code, senza rischi di illegittimità connessi all'applicabilità delle disposizioni del CAD.

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