Lavori usuranti: obbligo di comunicazione annuale entro il 31 marzo

I datori di lavoro devono comunicare al Ministero i periodi in cui i dipendenti hanno svolto mansioni faticose e pesanti

 
lavoro notte tunnel

Entro il 31 marzo 2023 i datori di lavoro che impiegano dipendenti addetti a c.d. lavorazioni usuranti dovranno effettuare la comunicazione annuale per il monitoraggio delle suddette lavorazioni, con riferimento all’anno 2022, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 20 settembre 2011.

I dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno, infatti, diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e i relativi datori di lavoro sono obbligati ad effettuare una comunicazione al Ministero del Lavoro denunciando i periodi nei quali ogni dipendente abbia svolto nell’anno precedente le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti.

Le lavorazioni usuranti

Le “lavorazioni usuranti” rientranti nell’obbligo di comunicazione previste dal D.Lgs. n. 67/2011 sono riepilogate di seguito.

1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2, D.M. Lavoro 19 maggio 2009):

  • “lavori in galleria, cava o miniera”, mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  • “lavori svolti dai palombari”;
  • “lavori ad alte temperature”, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • “lavorazione del vetro cavo”, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • “lavori di asportazione dell’amianto” con carattere di prevalenza e continuità.

2. Lavoratori dipendenti notturni così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 67/2011, il quale individua due categorie di lavoratori notturni ai fini dell’applicazione della disciplina in argomento:

  • i lavoratori a turni, intendendo quelli “il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”, che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  • altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo (con esclusione, pertanto, se trattasi di lavoro svolto per periodi inferiori);

3. Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, (art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 67/2011) nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata alla presente.

I lavoratori dipendenti interessati sono occupati in processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività ripetendo lo stesso ciclo lavorativo, su parti staccate di un prodotto finale, e che prevedano un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle stesse linee e al controllo qualità.

Benefici pensionistici per i lavoratori interessati

In attuazione della legge delega 183/2010, il D.Lgs. 67/2011 è intervento per regolamentare “l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”. Nello specifico è possibile accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati per lavoratori del settore pubblico e privato.

Per l’agevolazione occorre che l’attività lavorativa usurante e faticosa, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge, sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Adempimenti datori di lavoro

Per accedere al trattamento pensionistico anticipato, lo stesso D.Lgs. 67/2011 all’art. 5 prescrive l’obbligo a carico dei datori di lavoro interessati, di effettuare una comunicazione telematica annuale al Ministero del Lavoro. Sono obbligati all’invio della comunicazione i datori di lavoro che hanno occupato nell’anno precedente dipendenti in mansioni usuranti o in attività continuative di lavoro notturno anche su turni, come sopra definiti.

L’obbligo di trasmissione della comunicazione dei lavori usuranti ha cadenza annuale - quest’anno il 31 marzo - con riferimento al personale impiegato l’anno solare precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del DM 20/09/2011. Le comunicazioni vanno effettuate attraverso il modello unico per tutte le tipologie di lavori usuranti denominato “Modello LAV_US”.

Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dall’impresa, anche per il tramite dell’associazione cui datore di lavoro aderisca o conferisca mandato, oppure ad un intermediario abilitato a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.

Sanzioni

L’omissione della comunicazione annuale relativo al “lavoro notturno” è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 euro, salva l’applicazione dell’istituto di diffida.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione ecc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro 30 giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da € 500,00 a € 1.500,00.

In caso di inosservanza delle altre comunicazioni previste, gli ispettori possono comunque emanare una disposizione atta ad ordinare al datore di lavoro l’effettuazione dell’adempimento.

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