Tregua fiscale: definizione delle violazioni formali

Alcune violazioni sanabili richiamate dalla cir. 2/E del 27 gennaio 2023

 

Nell’ambito della cosiddetta “tregua fiscale” introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è prevista la regolarizzazione di irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi e adempimenti di natura formale:

  • commesse fino al 31.10.2022;
  • non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF/ IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi.

La regolarizzazione richiede:

  • il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da corrispondere in unica soluzione oppure 2 rate entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024;
  • la rimozione delle irregolarità entro il 31.3.2024.

 

 

 

Errori sanabili Violazioni formali che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022
Condizioni Pagamento di 200 euro per l'anno di imposta e rimozione della violazione
Benefici Estinzione della violazione
Esclusioni Violazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamenti Due rate scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (o tutto entro il 31.3.2023)
Termine per la regolarizzazione 31.3.2024
Pluralità di violazioni Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare


Di seguito alcune delle violazioni sanabili richiamate dalla cir. 2/E del 27 gennaio 2023. 

  • Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (ossia, c.d. “dichiarazioni irregolari”), ovvero errata indicazione / incompletezza dei dati relativi al contribuente.
  • omessa / irregolare presentazione delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). Tale violazione:
    - può essere definita se l’IVA risulta assolta;
    - non può essere definita se la violazione ha avuto effetti su determinazione / versamento dell’IVA;
  • omessa / irregolare / incompleta presentazione dei mod. Intra di cui all’art. 50, commi 4 e 6, DL n. 331/93;
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  • omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia / da altri soggetti autorizzati, o restituzione dei questionari con risposte incomplete / non veritiere;
  • omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio / variazione dell’attività di cui all’art. 35, DPR n. 633/72, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt. 35-ter e 74-quinquies, DPR n. 633/72;
  • erronea compilazione della dichiarazione d’intento di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 che ha determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa anziché la relativa integrazione;
  • omessa / tardiva comunicazione dei dati al STS (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014);
  • omessa comunicazione della proroga / risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (art. 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011);
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • detrazione dell’IVA erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e assolta dal cedente / prestatore, in assenza di frode;
  • irregolare / omessa applicazione dell’inversione contabile (reverse charge), in assenza di frode. Tale violazione:
    - può essere definita se l’IVA risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
    - non può essere definita se la violazione ha comportato il mancato pagamento dell’IVA;
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile / fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal DPR n. 442/97.
  • omessa iscrizione al VIES.

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