Albo gestori ambientali: Registro per il trasporto di materiali metallici

Definiti i criteri e i requisiti per l’iscrizione semplificata

 
rifiuti metalli

Con la delibera del 24 aprile 2018 (in vigore del 15 giugno 2018), l'Albo Nazionale Gestori Ambientali aveva individuato la sottocategoria 4-bis Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e i relativi criteri e requisiti per l'iscrizione fino ad un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate.

Con la delibera n. 4 del 03 giugno 2021 (in vigore dal 1° settembre 2021) vengono ora definiti i criteri e i requisiti per l’iscrizione semplificata per la raccolta e trasporto di rifiuti metallici destinati a specifiche operazioni di recupero.

Il Registro, articolato in 6 classi, in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati:

  • classe a): quantità annua trasportata superiore o uguale a 200.000 ton
  • classe b): quantità annua trasportata tra 60.000 e 200.000 ton
  • classe c): quantità annua trasportata tra 15.000 e 60.000 ton
  • classe d): quantità annua trasportata tra 6.000 e 15.000 ton
  • classe e): quantità annua trasportata tra 3.000 e 6.000 ton
  • classe f): quantità annua trasportata inferiore a 3.000 ton

Le imprese che intendono iscriversi al Registro possono raccoglie e trasportare esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi destinati all'attività di recupero R4, R11, R12 e R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del D.lgs.152/06:

  • 02 01 10 Rifiuti metallici
  • 12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi
  • 12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
  • 12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi
  • 12 01 21 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
  • 12 01 99 Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998)
  • 15 01 04 Imballaggi metallici
  • 16 01 17 Metalli ferrosi
  • 16 01 18 Metalli non ferrosi
  • 17 04 05 Ferro e acciaio
  • 17 04 01 Rame, Bronzo e Ottone
  • 17 04 02 Alluminio
  • 17 04 03 Piombo
  • 17 04 04 Zinco
  • 17 04 06 Stagno
  • 17 04 07 Metalli misti


L'iscrizione avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'albo con procedura ordinaria, resta ferma la quantità annua complessivamente trasportata prevista dalla classe d'iscrizione di provenienza.

Per le imprese iscritte alla cat. 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) l'iscrizione d'ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

Diritti annuali

Le imprese iscritte al Registro sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti importi:

  • classe a): 1.800 €
  • classe b): 1.300 €
  • classe c): 1.000 €
  • classe d): 750 €
  • classe e): 350 €
  • classe f): 150 €

Le imprese iscritte d'ufficio al registro non sono tenute alla corresponsione del diritto.

L'iscrizione è rinnovata ogni 5 anni.

Richiedi una consulenza per la procedura di iscrizione al Registro: i nostri esperti sono a tua disposizione.
 

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