Anpal: disoccupazione compatibile con il tirocinio

La normativa

 
lavoratori

La Circolare Anpal, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, n. 1/19  spiega la reintroduzione dell’istituto della conservazione dello status di disoccupato ad opera del provvedimento sul reddito di cittadinanza (Rdc): l’obiettivo è quello di non penalizzare chi cerca un lavoro e magari trova dei lavoretti e un piccolo reddito. Questo lavoratore continuerà ad avere il sussidio e a fruire di eventuali politiche attive.

Le indicazioni della Circolare risolvono quindi alcuni dubbi sull’accesso alle misure di politica attiva come il caso di chi svolge un tirocinio extracurriculare, che non configura un rapporto di lavoro ma prevede comunque una comunicazione obbligatoria (Cob). Anpal precisa che il tirocinante mantiene lo stato di disoccupazione, potendo anche rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) ed essere considerato in stato di disoccupazione.

Analoga precisazione è stata fatta per i rapporti di lavoro di pubblica utilità. Più ampie le precisazioni sulla conservazione dello status di disoccupato e della sua combinazione con l’istituto della sospensione della disoccupazione. Viene precisato che i disoccupati che abbiano rilasciato una Did, conservano il loro status, pur in presenza di un’attività di lavoro subordinato o autonomo, se percepiscono redditi rispettivamente non superiori a 8.145 e a 4.800 euro annui. Anche un lavoratore in costanza di rapporto, che percepisca un reddito sotto queste soglie, può rilasciare una Did e risultare così disoccupato. La conservazione si aggiunge alla sospensione dello stato di disoccupazione per contratti di durata fino a sei mesi, il cui computo è da effettuare in giorni.

Il lavoratore non può essere sospeso dalla disoccupazione e conservarla allo stesso tempo. Inoltre, viene introdotto un meccanismo automatico di sospensione fino a 180 giorni continuativi dall’attivazione di un rapporto di lavoro subordinato, decorsi i quali l’interessato decade dallo stato di disoccupazione solo se la retribuzione prospettica annua supera 8.145 euro.

Il termine di 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro. Pertanto, se un lavoratore instaura un contratto con un nuovo datore, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere. Nel caso del contratto intermittente, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo se la retribuzione annua prevista è inferiore a 8.145 euro annui.

Per la sospensione, va invece fatta la distinzione tra le due tipologie di contratto intermittente con e senza obbligo di risposta da parte del lavoratore ovvero con e senza corresponsione dell’indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro. Poiché vengono computati unicamente i periodi di lavoro effettivo, ai fini della sospensione e dell’eventuale decadenza dallo stato di disoccupazione, lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto solo se è previsto un obbligo di risposta.

Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a 8.145 euro.

La Circolare riporta come esempio il caso di un lavoratore assunto il 1° gennaio 2019 con contratto di 4 mesi e retribuzione mensile di 1.500 euro. Dal momento che prospetticamente la retribuzione annua supera il limite degli 8.145 euro non si applica la conservazione. Il lavoratore si vedrà quindi sospeso lo stato di disoccupazione sino a fine contratto. In caso di proroga del contratto per ulteriori 3 mesi, fino al 31 luglio 2019, la sospensione si protrarrebbe per i due mesi residui dei sei previsti per la sospensione. Perciò, il lavoratore manterrebbe la sospensione fino al 30 giugno 2019. Dal 1° luglio 2019 decadrebbe dallo stato di disoccupazione.

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