Autocertificazione credito d’imposta Beni strumentali 4.0: un’opportunità da usare con attenzione

Occorre non sottovalutare la rispondenza del bene a tutti i requisiti previsti dalla normativa

 
innovazione 40

Un’autocertificazione per ottenere il credito d’imposta per i Beni strumentali 4.0 con un imponibile inferiore ai 300mila euro è possibile, ma al tempo stesso è necessario non sottovalutare la rispondenza del bene a tutti i requisiti previsti dalla normativa, e soprattutto la possibilità di dimostrare queste caratteristiche in caso di accertamento.

«Per evitare problematiche è utile, a prescindere dall'importo dell'investimento, produrre una perizia tecnica asseverata - interviene Fabrizio Ruspi, commercialista e coordinatore del servizio fisco e contabilità di Artser - ma per i beni con un costo unitario non superiore ai 300mila euro può essere resa dal legale rappresentante una specifica dichiarazione». Tuttavia, è importante «che la certificazione sia accompagnata da una documentazione tecnica del fornitore del bene». Errato ad esempio è sottovalutare l’interconnessione, che rappresenta invece un requisito obbligatorio, «così come determinante è la corretta dicitura in fattura».

Autocertificazione: le sue caratteristiche 

«Per gli investimenti, prima al di sotto dei 500mila euro e ora al di sotto dei 300mila – conferma Jacopo Brioschi, coordinatore dell’area innovazione e sviluppo di Artser - esiste la possibilità dell’autocertificazione». Questa va a dichiarare che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste dagli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, e che ci sia l’interconnessione a rete di fornitura o sistema aziendale di gestione della produzione.

«Con la riduzione molto netta delle aliquote del credito d’imposta, che è prima passato dal 50 al 40%, e quest’anno al 20%, senza dubbio l’autocertificazione rappresenta uno strumento che inizia a essere più richiesto». In precedenza, complice il credito d’imposta più elevato, si tendeva a produrre la perizia asseverata anche per investimenti più piccoli. «Attualmente, per fare un esempio pratico, se un’azienda ha realizzato un investimento da 100mila euro, avrebbe 20mila euro di credito d’imposta da recuperare in tre anni, e spendendone 5mila per certificare l’investimento si andrebbe a disperdere quasi per intero la quota di un anno».

Ma attenzione: autocertificazione non vuol dire prendere alla leggera questa incombenza. È importante essere certi che gli investimenti in Industria 4.0 siano effettivi e concreti, è quindi consigliabile chiedere a un consulente di terza parte di produrre una sorta di screening dell’intervento. Che può contenere questa documentazione:

  • preventivo
  • ordine
  • manuale del macchinario acquistato
  • manuale del software utilizzato
  • il progetto, anche non di grandi dimensioni, di trasformazione digitale della propria azienda, descrivendo come l’investimento va a impattare sul processo produttivo
  • il disegno dell’architettura di rete, per dimostrare che si ha compreso chiaramente come interconnettere le macchine

«Tale documentazione - prosegue Brioschi - può essere messa da parte e presentata all’Agenzia delle Entrate in caso di verifica. Noi, come Artser, siamo in grado di supportare l’imprenditore sotto questo punto di vista, per arrivare allo sviluppo di autocertificazioni corrette». Non basta, d’altronde, l’acquisto della macchina: «Questo potrebbe essere contestabile, e la sanzione è rilevante, va dal 30 al 200% del credito d’imposta. È importante che il nuovo macchinario sia inserito in un progetto preciso e attento che vada realmente verso Industria 4.0». In sintesi, per concludere, ricordiamo le caratteristiche che un bene deve soddisfare per accedere a questa agevolazione:

  • l’interconnessione ai sistemi informatici dell’impresa, con relativo scambio di informazioni;
  • l’integrazione con altre macchine del ciclo produttivo, o con l’eventuale sistema logistico dell’impresa;
  • il controllo per mezzo di centraline e/o computer;
  • un’interfaccia uomo-macchina semplice;
  • il rispetto dei parametri di sicurezza e salute più recenti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’interconnessione può avvenire anche in un periodo d’imposta successivo, ma la connessione tardiva deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere regolarmente dimostrate e documentate.

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