Buoni carburante: esenzione solo ai fini fiscali

La Legge 23/2023 ha previsto la sola defiscalizzazione e non anche la decontribuzione per l’erogazione di buoni

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 23/2023 di conversione, con modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legge n. 5/2023, contenente disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

In particolare, è stato confermato - con alcune importanti novità per i datori di lavoro – il buono carburante di 200 euro per i lavoratori del settore privato.

Le novità sui Buoni carburante

In sede di conversione del Decreto Legge n. 5/2023, è stata confermata la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, buoni carburante, o titoli analoghi, di importo non superiore a 200 euro per lavoratore, che non concorrono alla formazione del reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.

Il  limite di 200 euro si aggiunge, dunque, alla franchigia di esenzione annuale prevista per i fringe benefit dalla richiamata disposizione del TUIR pari ad 258,23 euro.

Tuttavia, la richiamata legge di conversione del decreto ha modificato sostanzialmente la disciplina dei buoni carburante. In particolare, l’art. 1, comma 1, della Legge 23/2023 prevede la seguente precisazione nel testo: “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

Con tale inciso, il legislatore ha deciso di rivedere la disposizione del Decreto Legge n. 5/2023 prevedendo la sola defiscalizzazione e non anche la decontribuzione per l’erogazione di buoni carburante.

In altre parole, il valore dei buoni carburante o di analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è escluso dalla formazione del reddito del lavoratore ai fini fiscali, ma non anche dall’imponibile contributivo.

Riepilogo normativo e di prassi

Si ricorda che il buono in argomento consiste in un’agevolazione di natura fiscale introdotta dall’art. 2 del D.L 21/2022 per l’anno 2022 e successivamente riproposta dal Decreto Legge n. 5/2023 anche per il periodo d’imposta in corso.

I suddetti buoni carburante potranno essere concessi senza preventivi accordi contrattuali, anche ad personam, e in occasione della erogazione il datore di lavoro dovrà prevedere una voce paga ad hoc da inserire nel cedolino del dipendente.

Stante la modifica introdotta dalla Legge 23/2023, il datore di lavoro dovrà:

  • imputare nella base imponibile previdenziale l’importo del buono carburante riconosciuto al dipendente, verificando l’eventuale superamento o meno dei limiti reddituali ai fini dell’accesso dell’esonero della quota IVS del lavoratore previsto dalla Legge 197/2022 nonché della franchigia di esenzione annuale prevista per i fringe benefit dalla richiamata disposizione del TUIR pari ad 258,23 euro;
  • effettuare la trattenuta nel cedolino paga della contributi IVS a carico del dipendente e provvedere al successivo versamento anche per la quota dei contributi a proprio carico.

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