Cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie: gli ultimi aggiornamenti

Proroga al 17 febbraio 2022 del periodo transitorio

 
edilizia euro (1)

Il D.L. n. 4/22 (cosiddetto “Sostegni Ter”) ha introdotto modifiche in materia di cessione dei bonus edili (art. 121 del DL 34/2020) – fra i quali rientrano Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazione, etc. Nel frattempo sono intervenuti aggiornamenti in merito. 

Riepiloghiamo anzitutto quanto segue, per chiarezza.

Con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica, il Legislatore:

  • nell’ambito della Legge di Bilancio 2022 ha confermato la possibilità di optare per lo “sconto in fattura” / “cessione del credito” ed ha previsto che, nel caso in cui venga esercitata tale opzione, per gli interventi elencati nel comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/20 (sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%), sono richiesti il visto di conformità dei dati relativi ai presupposti che danno diritto alla detrazione e l’attestazione della congruità delle spese sostenute. Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti per le opere classificate “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000 con detrazione diversa dal 110%, mentre sono sempre richiesti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo, per gli interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
  • con l’art. 28 del D.L. n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha modificato il citato art. 121 del D.L. n. 34/2020, limitando la cessione dei crediti sorti dalle opzioni in esame:
  1. nel caso in cui il fornitore abbia concesso lo sconto in fattura, il medesimo può cedere una sola volta il credito a terzi, comprese le banche, dopodiché il credito diventa incedibile;
  2. in caso di cessione del credito di imposta, il primo cessionario non può cedere ulteriormente il credito;
  • nel “Decreto Sostegni-ter” è prevista anche una disciplina transitoria in base alla quale i crediti oggetto di una delle opzioni in esame prima del 7.2.2022 (ossia fino al 6.2.2022 compreso), possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

A seguito delle novità indicate, l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso per alcuni giorni l’operatività della piattaforma telematica da utilizzare per la presentazione della Comunicazione di opzione per le cessioni dei crediti; a decorrere dal 4.2.2022, è finalmente disponibile la piattaforma aggiornata.

Inoltre, è stato pubblicato un apposito Provvedimento (datato 3 febbraio 2022) che:

  • aggiorna il modello e le istruzioni della “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico ...”, utilizzabile a decorrere dal 4.2.2022;
  • proroga dal 16.3 al 7.4.2022 la presentazione della Comunicazione per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite a spese sostenute nel 2020 (il contribuente ha fruito della prima rata di detrazione nel modello 730/Redditi 2021).

Da ultimo, con un provvedimento firmato il 4 febbraio 2022, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga, al prossimo 17 febbraio, del termine originariamente fissato dal decreto “Sostegni-ter” al giorno 7 febbraio, per dare il via alla norma che prevede la possibilità di effettuare un'unica cessione in caso di detrazioni per interventi edilizi. La disciplina transitoria si applica dunque ai crediti ceduti, per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

Segnaliamo, per approfondimenti, la sezione del sito di Agenzia delle Entrate in cui sono consultabili i chiarimenti via via pubblicati: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1

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