Decreto PNRR 2: le principali novità fiscali

Sanzioni per chi non accetta pagamenti con POS e fatturazione elettronica per i “forfetari”

 

Il 30 aprile 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del “Decreto PNRR 2”, n. 36/2022. 

Riepiloghiamo di seguito le principali novità fiscali per le imprese.

Sanzioni POS

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto in commento, scatterà dal 30 giugno 2022 - non più dal 1° gennaio 2023, come aveva invece stabilito il primo “decreto Pnrr” (articolo 19-ter, Dl 152/2021) - la sanzionabilità di commercianti e professionisti che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti ovvero di prestazione di servizi (anche professionali), violano la disposizione che impone loro di accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che nelle situazioni di “oggettiva impossibilità tecnica”.

Per i trasgressori, a prescindere dall’importo dell’operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite Pos.

In materia, si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, in particolare quella che dà agli addetti al controllo la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica e quella che individua nel prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità l’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore.

Non trova invece applicazione la norma secondo la quale chi commette la violazione può avvalersi dell’“oblazione amministrativa”, ossia della facoltà – nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Fatturazione elettronica per i “forfetari”

Dal 1 luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica, cioè di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle entrate, sarà esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano.

A tal fine, viene meno l’esonero che era stato accordato a determinate categorie, ossia i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), quelli che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta).

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea le “micro” partite Iva, cioè quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro, per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024.

Infine, è il caso di ricordare che, attualmente e per tutto il 2022, per due categorie di operatori vige il divieto di emettere fatture elettroniche: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Ts (articolo 10-bis, Dl 119/2018), e i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).

Ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1 luglio, è concesso un approccio “soft” nei primi mesi di esecuzione del nuovo adempimento. Infatti, per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, avranno più tempo rispetto agli ordinari dodici giorni prescritti per la fattura “immediata” (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972): l’emissione della certificazione informatica potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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