Decreto “Ristori ter” e “Ristori quater”: le principali novità fiscali

Incrementato il fondo per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

 
fisco euro

In seguito al perdurare dell’emergenza Covid-19 e per far fronte alla necessità di introdurre ulteriori misure a sostegno delle imprese, sono stati recentemente emanati:


 DECRETO “RISTORI TER” 

Il Decreto è stato emanato in seguito alla previsione delle misure restrittive di cui ai D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020 e prevede, tra l’altro, il “rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese” stabilite con il DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”.

In particolare, è stato incrementato il fondo per il riconoscimento del c.d. “contributo a fondo perduto”.

Come già segnalato in una nostra precedente comunicazione (alla quale rimandiamo, per approfondimenti), i soggetti che soddisfano i requisiti per il riconoscimento di tale contributo, qualora:

  • non abbiano già usufruito del contributo a fondo perduto ex art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, devono provvedere a presentare la relativa domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 15.1.2021, utilizzando il modello approvato dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 20.11.2020;
  • abbiano presentato la domanda per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, il nuovo beneficio è riconosciuto e quindi erogato automaticamente.

Inoltre, il Decreto “Ristori Ter” ha integrato la Tabella 2 del D.L. n. 149/2020, comprendendo i soggetti esercenti l’attività di commercio di calzature e accessori (codice “47.72.10”), ai quali pertanto si estendono le agevolazioni previste (per quanto riguarda il contributo a fondo perduto la percentuale di ristoro è fissata, analogamente agli altri soggetti, al 200%).


DECRETO “RISTORI QUATER”

Il D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 ha introdotto alcune misure particolarmente importanti – preannunciate dal comunicato del MEF n. 269 del 27 novembre 2020 e dal comunicato del Consiglio dei Ministri n. 81 del 29 novembre 2020 – fra le quali si segnalano quelle relative a:

  • adempimenti e versamenti fiscali e contributivi;
  • indennità per alcune categorie di soggetti (lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, incaricati alle vendite, lavoratori sportivi);
  • integrazione dei salari;
  • sostegno del turismo, della cultura e dell’internazionalizzazione;
  • aiuti di Stato.

Di seguito illustriamo le disposizioni fiscali di maggior rilievo.


PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP (art. 1)

L’articolo 1, comma 1 del Decreto prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la proroga generalizzata del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 98 D.L. 104/2020 e all’art. 6 D.L. 149/2020, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda/ unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA). Rinviamo alle nostre precedenti comunicazioni, per l’analisi dettagliata.

Inoltre, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, è prorogato al 30.04.2021.

Le disposizioni precedenti si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute, ovvero
  • per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale che costituiscono “zone arancioni”, come individuate alla medesima data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30.04.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

In caso di errata applicazione delle disposizioni che esonerano dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020, nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, l’importo dell’imposta non versata è dovuto entro il 30.04.2021, senza applicazioni di sanzioni nè interessi.

Tenuto conto dei recenti aggiornamenti, si può schematizzare come segue.

Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap

Norma Soggetti beneficiari Dove Nuovo termine
Articolo 1,
comma 1 
D.L. n. 157/2020
(Ristori 4)
Tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione Tutto il territorio nazionale

10.12.2020 

Articolo 98
D.L. n. 104/2020
(Decreto Agosto) 
Soggetti ISA che hanno subìto, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019

 

 

Tutto il territorio nazionale

 

30.04.2021

 

Articolo 6
D.L. n. 149/2020
(Decreto Ristori 2) 
Soggetti ISA che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 Decreto Ristori e Allegato 2 Decreto Ristori 2-3 Zona rossa

30.04.2021

 

 

Articolo 6
D.L. n. 149/2020
(Decreto Ristori 2)
Soggetti ISA che esercitano l’attività di gestione di ristoranti Zona arancione

30.04.2021

 

 

Articolo 1, comma 3
D.L.  n. 157/2020
(Ristori 4) 
Soggetti non ISA con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subìto, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 Tutto il territorio
nazionale 

30.04.2021

 

 

Articolo 1, comma 4
D.L.  n. 157/2020
(Ristori 4)
Soggetti non ISA che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 Decreto Ristori e Allegato 2 Decreto Ristori 2-3 Zona rossa

30.04.2021

 

 

Articolo 1, comma 4
D.L.  n. 157/2020 (Ristori 4) 
Imprese non ISA che esercitano l’attività di gestione di ristoranti Zona arancione

30.04.2021

 

 

Si ritiene, stante il riferimento alle “imposte sui redditi”, che la proroga riguardi anche le relative imposte sostitutive (cedolare secca, imposta sostitutiva forfetari e regime di vantaggio), IVIE e IVAFE.


SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE (art. 2)

Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro  nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai versamenti relativi all’IVA (periodica e acconto);
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30.11.2019.

Le disposizioni si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zone rosse e arancioni) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute;
  • ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

Tutti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP (art. 3)

Viene disposta la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, in scadenza il 30 novembre 2020.


PROROGA DEI TERMINI DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE (art. 4)

L’articolo 4 del Decreto modifica l’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponendo che le rate della rottamazione e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 potranno essere pagate entro il 01.03.2021 (in luogo del termine del 10.12.2020 originariamente previsto).

Il pagamento entro l’1.3.2021 non comporta:

  • la corresponsione di interessi;
  • la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Si precisa che al nuovo termine dell’1.3.2021 non è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni. Pertanto, qualora il versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata.

Per effetto delle recenti modifiche, ad oggi vale quanto segue.

tabella decreto ristori

RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ANCHE AD ALTRE ATTIVITÀ (art. 6)

Le disposizioni relative al nuovo contributo a fondo perduto, da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui all’art. 1 D.L. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al D.L. 157/2020 (si tratta essenzialmente di agenti, procacciatori e mediatori di particolari settori).


RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE (art. 7)

L’articolo 7 del Decreto modifica in più parti l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, al fine di razionalizzare l’istituto della rateizzazione concessa dall’Agente della Riscossione.

A seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Non può, in nessun caso, essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata dalle pubbliche amministrazioni prima di effettuare il pagamento di importi superiori a 5.000 euro (art. 48-bis Dpr 602/1973), in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le nuove disposizioni si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data del 30.11.2020.

Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021, in deroga a quanto disposto dall’art. 19, c. 1, ultimo periodo DPR 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione della rateizzazione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di nuova rateazione, a seguito del pagamento delle rate scadute della precedente rateazione concessa, gli effetti di decadenza automatica dal beneficio (art. 19, c. 3, lett. a), b) e c) Dpr 602/1973), si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, cc. 1 e 2-bis D.L. 18/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati (ai sensi dell’art. 19 Dpr 602/1973), presentando la richiesta di rateazione entro il 31.12.2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del punto precedente.

Le nuove dilazioni dei debiti per i quali, alla data del 1.12.2019, non si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate (di cui agli artt. 3 e 5 D.L. 119/2018, all’art. 16-bis D.L. 34/2019 e all’art. 1, cc. 190-193 L. 145/2018) concesse ai sensi dell’art. 68, c. 3-bis D.L. 18/2020, possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate dei carichi di cui all’art. 6 D.L. 193/2016 e all’art. 1, cc. da 4 a 10-quater D.L. 148/2017, in deroga alle previsioni in essi contenute.


INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU (art. 8)

Nel corso del 2020 sono intervenute diverse disposizioni che prevedono la cancellazione per i soggetti passivi IMU della prima e/o della seconda rata del tributo relativo al 2020 (rinviamo alle nostre precedenti comunicazioni).

Per alcune categorie, quali affittacamere per brevi soggiorni, alberghi, etc, l’esclusione dal versamento dell’IMU era subordinata alla condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’articolo 8 del Decreto “Ristori Quater” dispone che tale esclusione è estesa anche agli altri soggetti passivi del tributo (ad esempio, locatario del leasing, concessionario etc.).

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