Costi Black List UE: limiti alla deducibilità

La disposizione non si applica quando le imprese forniscono la prova di un effettivo interesse economico

 
blacklist

La Legge di Bilancio 2023 è tornata sul tema della deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti in Paesi non cooperativi ai fini fiscali (ossia inseriti in black list), nei limiti del loro valore normale. 

La disposizione non si applica se le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

È stato inoltre reintrodotto l’obbligo di segnalare i costi di tali operazioni separatamente nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che eccedano o meno il valore normale. La norma è applicabile dal 1 gennaio 2023.
 

 

 

 

Costi ammessi in deduzione Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.

Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea*.

Il valore normale è determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir.

Esimente

La disposizione non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che:
- le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico; e 
le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Il contribuente può interpellare l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. b) L. 212/2000.
Indicazione in dichiarazione Le spese e gli altri componenti negativi deducibili sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.
Avviso di accertamento Richiesta delle prove contrarie

L’Amministrazione Finanziaria, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, entro 90 giorni, le prove richieste ai fini della deducibilità.

Motivazione Se l’Amministrazione Finanziaria non ritiene idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.
Normativa sulle CFC

Le disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 Tuir, in materia di imprese estere controllate (imputazione per trasparenza del reddito in capo al socio).

Prestazioni di servizi

Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati nello stesso modo.

Nota *

Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu (comunicato stampa Consiglio UE 4.10.2022).

Russia, Isole vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall per le spese sostenute dal 14.02.2023 (comunicato stampa Consiglio UE 14.02.2023).

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