Esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate nella Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha elevato da 6.000 a 8.000 euro il limite annuo dell’esonero contributivo

 
assumere donne

L’art. 1, comma 298, della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto la prosecuzione dell’esonero contributivo, introdotto a titolo di sperimentazione dalla Legge 178/2020, a favore delle assunzioni nel 2023 di personale femminile che si trova in determinate condizioni di svantaggio.

Rispetto alla precedente versione dell’agevolazione, la Legge di Bilancio 2023 ha elevato da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo annuo dell’esonero contributivo.

Datori di lavoro beneficiari

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privato, compresi quelli del settore agricolo, anche non imprenditori, in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che rispettino tutte le condizioni generali di accesso alle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente.

Sono escluse le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2 del D.lgs. 165/2001 ed i datori di lavoro domestici mentre, invece, occorrerà verificare se la Commissione Europea escluderà dal beneficio, come avvenuto in passato, le imprese del settore finanziario (banche, assicurazioni...).

Requisiti soggettivi delle lavoratrici

Le donne che possono essere assunte con l’agevolazione in commento sono quelle definite come svantaggiate dalla Legge 92/2012, ovverosia le donne:

  • di almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi (è necessario che la lavoratrice risulti in stato di disoccupazione);
  • di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il requisito della residenza s’intende soddisfatto per le seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, i.e. tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25 %. Ogni anno tali settori sono definiti da un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (l’ultimo decreto emesso è il n. 327 del 16 novembre 2022);
  • di qualsiasi età ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Rapporti di lavoro incentivati

Per il 2023 (il periodo di riferimento è 1° gennaio - 31 dicembre), l’esonero spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Con riferimento alla sua durata, l’esonero spetta:

  • fino a 12 mesi nelle casistiche di assunzione a tempo determinato;
  • per 18 mesi nelle casistiche di assunzione a tempo indeterminato;
  • per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
Misura dell’agevolazione e altre condizioni

L’esonero contributivo in argomento per l’anno 2023 è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui sulla quota a carico del datore di lavoro. A differenza di altri incentivi, l’agevolazione comprende anche i contributi ed i premi assicurativi INAIL.

Si rammenta che l’incentivo in favore delle donne svantaggiate deve sottostare ad un’altra condizione fondamentale in quanto l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

In particolare, come già chiarito nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il datore di lavoro deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”.

In ragione di quanto precede, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione il datore di lavoro dovesse riscontrare un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”. In caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Si precisa che l’incentivo in argomento, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto e/o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

L’agevolazione non è immediatamente operativa, atteso che occorre ottenere l’autorizzazione della Commissione Europea e successivamente sarà necessario attendere anche il documento di prassi operativa dell’INPS con apposita circolare e/o messaggio.

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