Etichettatura ambientale degli imballaggi: gli obblighi per i produttori

I chiarimenti del MiTE dopo le modifiche introdotte dal D.lgs 116/20 in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti da imballaggio

 
imballaggi ambiente

Il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito chiarimenti «Chiarimenti su alcune problematiche connesse all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 152 del 2006» dopo le modifiche introdotte dal D.lgs n. 116/20 a recepimento delle Direttive EU in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti da imballaggio (circolare del 17 maggio 2021 n. 52445).

L'art. 219, comma 5, del D.lgs n. 152 del 2006 in tema di obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi dedicato ai «Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio», anche alla luce degli effetti della pandemia e dei provvedimenti emergenziali del Governo ha previsto, a partire dal 26 settembre 2020, l’etichettatura di tutti gli imballaggi, quindi primari, secondari e terziari, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio e fornire ai consumatori finali una corretta informazione, rendendo quindi immediatamente obbligatoria per i produttori l’indicazione della codifica identificativa della natura dei materiali sulla scorta della Decisione n. 129/97/Ce.

Dopo le forti pressioni del settore produttivo, messo in crisi dalla mancanza di un periodo di transitorio per l’adeguamento di metodiche e macchinari e tenendo conto degli effetti della pandemia, con il Decreto Milleproroghe è stata sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione della prima parte del comma 5, relativamente all’obbligo di indicare sugli imballaggi, a beneficio dei consumatori, le indicazioni sulle destinazioni finali e il corretto conferimento degli scarti da imballaggio, lasciando però al tempo stesso operativo l’obbligo di apposizione della codifica alfanumerica.

Con il Decreto Sostegni il Governo ha modificato la disposizione del Decreto Milleproroghe, sospendendo fino al 31 dicembre 2021 tutti gli obblighi di etichettatura degli imballaggi, e aggiungendo che tutti i prodotti, già messi in commercio o comunque etichettati dai produttori fino al 1° gennaio 2022, saranno commercializzabili fino a esaurimento delle scorte.

L’onere di corretta identificazione dei materiali che compongono i singoli imballaggi, secondo la codifica alfanumerica prevista dalla Direttiva europea (a fronte del quale è prevista una pesante sanzione amministrativa da 5.200 a 40 mila euro), riguarda tutti i produttori, ma ricade anche sugli utilizzatori degli imballaggi, secondo gli obiettivi di transizione verso l’Economia Circolare, in linea col principio «chi inquina paga» e di responsabilità condivisa.

  • Per gli imballaggi cosidetti «neutri», cioè privi di segni grafici o stampe personalizzate, direttamente venduti dai produttori, o come gli imballi, film per pallet, pallet e cartone ondulato destinati al trasporto, il dovere di etichettatura sarà ritenuto soddisfatto con l’inserimento delle informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali, anche se non puntualmente su ogni prodotto.
  • Per gli imballaggi a peso variabile impiegati nella distribuzione, cosidetti «preincarti», (utilizzati al banco del fresco dei supermercati per contenere prodotti alimentari, film in alluminio o plastica, preparati e tagliati a misura nei punti vendita, ecc. ), l’obbligo di etichettatura potrà essere rispettato predisponendo apposite schede informative a disposizioni dei clienti consumatori finali nei negozi, insieme, quindi a quelle sugli allergeni, nonché pubblicando schede standard predefinite su appositi siti internet.
  • Per gli imballaggi di piccole dimensioni, quelli multilingua e di importazione, l’assolvimento dell’obbligo sarà consentito per mezzo di strumenti digitali, come App «Qr code», codice a barre o siti internet, purché sia resa ai consumatori una comunicazione corretta e completa, ma con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.
  • Per gli imballaggi destinati all’esportazione, il MiTE, mancando un recepimento in tutta la Ue dell’obbligo di etichettatura come previsto dalla direttiva comunitaria e una armonizzazione con i Paesi Terzi, ritiene applicabile la misura solo agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia, ritenendo sufficiente per quelli destinati all’estero l’accompagnamento con idonea documentazione sulla destinazione ovvero con documenti o schede di trasporto indicanti le informazioni di composizione dei prodotti.

Il rispetto dell’obbligo di etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi è consentito utilizzando altri strumenti di informazione (mezzi tecnologici di digitalizzazione delle informazioni, come le App, i QR code o i siti internet) coerentemente con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, che sarà ulteriormente valorizzato anche attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

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