Fringe benefits: limite di esenzione a euro 3.000 per dipendenti con figli a carico

Il Decreto Lavoro (Legge n. 48/2023), entrato in vigore il 5 maggio 2023, tra le diverse novità ripropone, nell’ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, l’incremento, limitatamente al periodo d’imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits.
In deroga all’art. 51, comma 3, del Tuir, il Decreto Lavoro ha previsto l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefits che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad euro 3.000 con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti con figli a carico:
- dei fringe benefits (autovetture aziendali, buoni spesa, buoni acquisto, cesti natalizi, ecc.…);
- delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas, fino al predetto importo massimo di euro 3.000.
Il requisito previsto esplicitamente dalla norma per la definizione dei lavoratori beneficiari della soglia di non imponibilità di euro 3.000 è la presenza di “figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2” del TUIR, dunque, di figli fiscalmente a carico.
Ai fini dell’applicazione della richiamata soglia di esenzione, la categoria dei lavoratori interessati deve consegnare al datore di lavoro una autocertificazione con la quale dichiarano “di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli”.
In aggiunta alla dichiarazione del lavoratore dipendente, la norma del Decreto Lavoro prescrive altresì un adempimento a carico del datore di lavoro che dovrà informare le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Tale comunicazione non costituisce oggetto di parere e/o autorizzazione da parte delle rappresentanze sindacali, bensì ha una finalità “informativa” e, dal tenore letterale della disposizione, si deduce che in assenza delle RSU (o RSA), l’adempimento non sussiste.
Per i lavoratori dipendenti, che non hanno figli fiscalmente a carico, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria fissata dal Tuir all’art. 51, comma 3 che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per i beni e servizi erogati dal datore di lavoro, se la soglia annua del valore non supera di euro 258,23.
Per ulteriori chiarimenti ai fini dell’applicazione dell’esenzione, si attendono i chiarimenti da parte dell’Agenzie delle Entrate.