Gestione dei rifiuti: arriva il RenTRi, il nuovo sistema di tracciabilità
Come funziona il nuovo sistema informatico di tracciabilità e le novità per i FIR e i Registri di carico e scarico

RenTRi, è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e tutti i soggetti della filiera di gestione.
Si articola in procedure e strumenti integrati nella nuova piattaforma telematica, gestita presso la competente struttura organizzativa del Ministero della Transizione Ecologica, supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il RenTRi è stato introdotto col D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 ed è in vigore dal 26/09/2020.
- Come funziona il RenTRi
- Quando sarà operativo
- Quali soggetti dovranno iscriversi
- I vantaggi di un registro elettronico
Il modello di gestione digitale prevede l’emissione dei FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) per il trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. È suddiviso in due sezioni:
- Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il portale è già online e, da fine giugno le imprese hanno potuto testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, prima fra tutte l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende. Anche alcune attività artigiane hanno partecipato ai test.
Si è puntato ad evitare gli errori di SISTRI che venne imposto senza alcuna sperimentazione preliminare, non tenendo conto delle esigenze degli attori della gestione dei rifiuti e, per questo, non riuscì mai ad entrare a regime.
I decreti ministeriali attuativi degli aspetti operativi e tecnici del RenTri sono in fase di preparazione.
I decreti attuativi dovranno disciplinare:
- le modalità di avvio del RenTRi: regole di iscrizione e funzionamento per la condivisione dei dati raccolti anche con Albo dei gestori ambientali, Ispra, organi di controllo;
- gli strumenti operativi digitali, per tipologie di rifiuti e modalità di raccolta, le regole di vidimazione, compilazione e tenuta del formulario e del registro cronologico in formato digitale.
Al Registro dovranno iscriversi:
- produttori di rifiuti pericolosi
- enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Per i rifiuti non pericolosi dovrannà iscriversi
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
- commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g) "ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti".
Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al RenTri, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
La riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolve a una serie di funzioni. Tra queste:
- trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
- omogeneità e fruibilità dei dati;
- riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
- maggiore efficacia delle attività di controllo;
- miglioramento delle strategie di economia circolare e individuazione dei fabbisogni impiantistici:
- modifica del sistema sanzionatorio.