Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori del settore privato

Dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza

 
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre scorso il Decreto Legge n. 127/2021“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Il Decreto prevede l'obbligo di accesso al luogo di lavoro solo ai lavoratori in possesso della certificazione verde Covid-19, cosiddetto Green Pass, anche nel settore privato a decorrere dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

Riepiloghiamo i principali aspetti della nuova disposizione che interesserà tutti i datori di lavoro con lavoratori dipendenti e/o autonomi.

I soggetti coinvolti

Dal 15 ottobre 2021 saranno tenuti a possedere e a esibire, su richiesta, il Green Pass coloro che svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato. Saranno esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare Ministeriale.

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass sarà necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

L’obbligo riguarderà anche i soggetti che accedono ai locali aziendali, non solo per svolgere attività lavorativa, ma anche per finalità formative o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Pertanto, l'obbligo di verifica del possesso del Green Pass ricade sui datori di lavoro e, per i soggetti esterni che entrano in azienda per svolgervi una attività lavorativa, anche dai rispettivi datori di lavoro.

I controlli da parte del datore di lavoro

Così come già avviene per il lavoro pubblico, anche nel settore privato, saranno i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle norme di legge.

In particolare, entro il 15 ottobre i datori di lavoro dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli dovranno essere effettuati “preferibilmente” all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, “anche a campione”. I datori di lavoro, inoltre, individueranno con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni per datori di lavoro e lavoratori

Il Decreto prevede che il personale dipendente avrà l’obbligo di possedere il Green Pass e, se dovesse comunicare di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato senza alcun diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino alla presentazione del Green Pass.

In ogni caso, il dipendente sprovvisto del Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro non avrà conseguenze disciplinari e manterrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che accederanno nei luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass; mentre per i datori di lavoro che non verificheranno il rispetto delle regole e che non disporranno le modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per carenza di Green Pass, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La normativa relativa alla Privacy

Come anticipato i datori di lavoro dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e devono individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento.

La verifica del QR-code contenuta nel Green Pass comporta un trattamento di dati personali, le cui modalità devono essere definite nel rispetto della normativa Privacy. Il Titolare del trattamento può procedere direttamente alla verifica della certificazione verde o incaricare uno o più soggetti, tramite apposito atto di nomina scritto.

Gli incaricati al trattamento

L’incaricato verificherà la certificazione verde Covid-19 mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile Verifica C19 che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Le informative sul trattamento dei dati

Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, il Titolare dovrà rendere ai soggetti interessati adeguata informativa relativa al trattamento dei dati effettuato tramite la verifica del Green Pass.

Il Registro dei trattamenti

Il trattamento di verifica della certificazione verde dovrà essere annotato sul Registro dei trattamenti che, essendo il principale strumento per dimostrare l’accountability del Titolare, non può non contenere il trattamento in questione.

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