Lavoratori autonomi occasionali: obbligo di comunicazione preventiva

La nota del 11 gennaio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

 

Con nota prot. n. 29 del 11 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’obbligo di comunicazione preventiva dell’istaurazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotto, a far data dal 21 dicembre 2021, dalla Legge n. 215/2021, gli indirizzi e-mail di ciascun Ispettorato territoriale competente a cui inoltrare la suddetta comunicazione (in allegato, l’elenco completo).

Di seguito una sintesi della nota dell’INL.

Ambito di applicazione

L’INL precisa che il nuovo obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori ed interessa solo i lavoratori autonomi occasionali, ossia quelli inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c.

Restano quindi esclusi dall’obbligo:

  • le collaborazioni coordinate e continuative;
  • i rapporti di lavoro occasionale accessorio ex art. 54-bis D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
  • le professioni intellettuali e, in generale, tutte le attività di lavoro autonomo esercitate in forma abituale e assoggettate al regime IVA;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi.
Modalità e contenuto della comunicazione

Nelle more dell’aggiornamento delle procedure, la comunicazione deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

Qui l'allegato con l'elenco degli indirizzi mail (pdf)

La e-mail dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • ammontare del compenso, qualora già stabilito al momento dell’incarico.
Tempistiche

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio 2022 compreso.

Per i rapporti avviati successivamente alla data del 11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione preventiva si applica una sanzione amministrativa non diffidabile, da euro 500 a euro 2.500, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

È doveroso segnalare che i lavoratori autonomi occasionali sono coloro che, ai sensi dell’art. 2222 e ss. cod. civ., si obbligano a compiere, nei confronti di un committente e verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (esclusa dal campo di applicazione dell’IVA).

Laddove un lavoratore venisse inquadrato come autonomo occasionale in assenza delle suddette condizioni richieste dalla normativa, l’ispettore del lavoro - oltre a riqualificare il rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato – può in alcuni casi perfino adottare il provvedimento di sospensione dell’attività.

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