Legge di Bilancio 2021: conferme e novità sulle detrazioni per interventi edilizi e risparmio energetico

Proroghe, bonus e fondi: cosa prevede la legge 178/2020

 
soldi edificio

La Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, ha introdotto significative novità in materia fiscale.

Illustriamo di seguito quanto è stato previsto in materia di detrazioni fiscali, relativamente ad interventi edilizi e finalizzati al risparmio energetico.

Proroga della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Proroga della detrazione del cosiddetto “bonus mobili”
Proroga della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici
Proroga del cosiddetto “bonus facciate”
Proroga del cosiddetto “bonus verde”
Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza
Istituzione del “Fondo per il risparmio di risorse idriche” – Bonus idrico
Disposizioni in materia di superbonus, ecobonus e sismabonus

 

 

Proroga della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

E’ stata prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la de­tra­zione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 Euro per unità im­mobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. 

Proroga della detrazione del cosiddetto “bonus mobili”

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il cosiddetto “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del D.L. 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000 Euro a 16.000 Euro il limite mas­si­mo di spesa detraibile. 

Proroga della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

E’ stata prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. 

Proroga del cosiddetto “bonus facciate”

Anche la detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è stata pro­ro­gata sino al 31.12.2021. 

Proroga del cosiddetto “bonus verde”

È stato altresì prorogato per l’anno 2021 il cosiddetto “bonus verde” di cui ai commi 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

  • spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 Euro per unità immobiliare ad uso abitativo. 

Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 Euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. 

Istituzione del “Fondo per il risparmio di risorse idriche” – Bonus idrico

Si riconosce, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 Euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il “bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE. La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata) ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 178/2020. 

Disposizioni in materia di superbonus, ecobonus e sismabonus

La disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui al D.L. Rilancio, n. 34/20, ha subito nuove modifiche.

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 proroga l’applicazione della detrazione al 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022).

Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).

Inoltre, la norma stabilisce che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce unità immobiliare funzionalmente indipendente quella dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale;

viene inoltre precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

L’aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020) e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Il nuovo comma 8 dell’articolo 119 del DL 34/20, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, prevede che per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 2.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 Euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1.200 Euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Vengono altresì chiarite le modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

La norma precisa, inoltre, che le disposizioni in materia di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura – in luogo delle detrazioni fiscali – si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati all’articolo 119 del D.L. Rilancio (ecobonus, sismabonus, fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici). Per le altre detrazioni, ad oggi, l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Si segnala che l’efficacia delle proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2021 è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

Da ultimo, ricordiamo che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stata creata un’apposita sezione informativa, in cui sono raccolti i documenti ufficiali di maggior rilievo relativi al cosiddetto “Superbonus”, man mano che vengono pubblicati.

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