Legge di Bilancio 2021: le principali novità in materia di lavoro

Incentivi alle assunzioni, sgravi contributivi, bonus, fondi

 
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La Legge di Bilancio 2021, legge n. 178 del 30 dicembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 1° gennaio 2021. Numerosi gli interventi previsti in materia di lavoro - incentivi, agevolazioni, decontribuzioni, fondi, che riassumiamo di seguito ricordando che le varie disposizioni dovranno essere completate dai provvedimenti attuativi e dalle indicazioni operative.

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36
(art. 1, commi 10-15)

Per le nuove assunzioni di under 36 anni di età a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, è previsto che l’esonero contributivo, di cui all’articolo 1, commi da 100 a 107 della Legge di Bilancio 2018, venga riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro all’anno.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro che non abbiano effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né effettuino nei 9 mesi successivi, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
(art. 1, commi 16-19)

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022, è riconosciuto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Congedo di paternità
(art. 1, commi 25 e 363)

La norma eleva da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 ed estende il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

E’ inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Decontribuzione Sud
(art. 1, commi 161-169)

È previsto un esonero contributivo per il periodo 2021-2029 in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pari:

  • al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Rinnovo e proroga dei contratti a tempo determinato
(art. 1, comma 279)

È prorogato al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle causali.

Proroga Ammortizzatori Covid ed esonero contributivo in alternativa
(art. 1, commi 299-308; 312-314)

È prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e in deroga e di Assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza Covid-19 che riguardino i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021. Le 12 settimane, esenti dal pagamento del contributo addizionale, devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

La norma riconosce ai datori di lavoro che non richiedano questi interventi un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo
(art. 1, commi 309-311)

È esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo ai quali è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.
Lavoratori fragili
(art. 1, commi 481-484)

Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Fondi e Indennità

Alle precedenti disposizioni se ne aggiungono altre relative all’istituzione di particolari fondi e di un'indennità ISCRO per gli iscritti alla Gestione separata.

  • Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi per autonomi e professionisti
  • Fondo per le politiche della famiglia
  • Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive
  • Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata
Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi per autonomi e professionisti
(art. 1, commi 20-22)

Verrà istituito un Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021.

Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

Saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici
(art. 1, comma 23)

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le politiche della famiglia per il sostegno a misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

L’attuazione della misura è demandata alla decretazione interministeriale.

Politiche attive e assegno di ricollocazione
(art. 1, commi 324-327)

Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, viene istituito un Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021.
Per l’anno 2021 viene istituito un programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del patto di servizio di cui all’articolo 20 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Entro 60 giorni è prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che definisca le prestazioni connesse al GOL.
Nelle more dell’istituzione del programma nazionale GOL, per l’anno 2021, l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto dal Centro per l’impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell’articolo 24-bis del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività;
  • percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASPI) e dell’indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.
ISCRO
(art. 1, commi 386-401)

É istituita l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto, né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La domanda per accedere all’indennità deve essere presentata in via telematica all’INPS, entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, fissato a pena di decadenza.

Per poter presentare domanda, occorre:

  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente la richiesta, un reddito non superiore a 8.145 euro;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

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