Novità IVA dal 1° dicembre 2021: direttiva "quick fixes"

Introdotte due nuove condizioni per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA alle cessioni intra-UE

 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre scorso il D. Lgs. n. 192/2021, che recepisce nell'ordinamento nazionale i cosiddetti "2020 quick fixes", integrando e modificando alcune disposizioni del D.L. n. 331/93 riguardanti le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni.

L’intervento normativo segue l’introduzione delle regole armonizzate in tema di prova del trasporto dei beni nelle cessioni intra UE (art. 45-bis del Reg. UE 282/2011), efficaci dal 1 gennaio 2020: rinviamo per approfondimenti alla precedente nostra informativa.

Con il D.Lgs. n. 192/2021, in vigore dal 1 dicembre 2021, vengono introdotte due nuove condizioni per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA alle cessioni intra-UE, ovvero:

  • la necessità che il cessionario comunichi al cedente il numero identificativo IVA e
  • che il cedente compili gli elenchi INTRASTAT o ne giustifichi la mancata compilazione (art. 41 co. 2-ter del D.L. n. 331/93).

Pertanto:
 


Condizioni per la non imponibilità delle cessioni di beni intraUE

OLD  

- onerosità dell'operazione
- soggettività passiva del cliente
- soggettività passiva dell'acquirente
- trasferimento fisico dei beni tra due Stati UE

NEW   - onerosità dell'operazione
- soggettività passiva del cedente e iscrizione al VIES
- soggettività passiva dell'acquirente e iscrizione al VIES
- trasferimento fisico dei beni tra due Stati UE
- comunicazione numero identificazione IVA da parte dell'acquirente UE 
- compilazione mod. INTRA

 

La Direzione Generale fiscalità e unione doganale della Commissione UE, nell’ambito delle Note esplicative delle nuove disposizioni, ha evidenziato che: 
“le modalità di comunicazione del numero di identificazione IVA tra le parti contraenti non sono specificate nel testo giuridico. Tali modalità di condivisione sono quindi lasciate alla discrezione delle parti contraenti e non sono soggette ad alcun requisito formale (uso di una documentazione specifica, ad esempio)”.
La stessa Direzione ha specificato che è possibile desumere che l’acquirente UE abbia comunicato il proprio numero di identificazione IVA nel caso in cui il cedente abbia indicato in fattura tale numero.

Inoltre, come accennato, il nuovo comma 2-ter del citato art. 41 richiede al cedente la compilazione (presentazione) del mod. INTRA o che lo stesso “abbia debitamente giustificato” l’incompleta / mancata compilazione (presentazione) del modello.

Come desumibile dalle Note esplicative, l’inadempienza del cedente potrebbe essere debitamente giustificata (a meno che l’Autorità fiscale non abbia motivo di ritenere che la mancanza sia indicativa di una frode) a condizione che, una volta venuto a conoscenza dell’errore che ha dato origine alla mancanza, il cedente provveda a correggere tale errore, in presenza delle seguenti situazioni:

  • il cedente non ha incluso per errore materiale la cessione intraUE non imponibile nel mod. INTRA relativo al periodo in cui la cessione ha avuto luogo, ma l’ha inclusa in un mod. INTRA relativo al periodo successivo;
  • il cedente ha incluso la cessione intraUE non imponibile nel mod. INTRA relativo al periodo in cui la cessione ha avuto luogo, ma ha commesso un errore involontario per quanto riguarda il valore della cessione;
  • una ristrutturazione della società acquirente ha portato a una nuova denominazione e a un nuovo numero di identificazione IVA, ma la vecchia denominazione e il vecchio numero di identificazione IVA continuano a esistere per un breve periodo transitorio. Nel mod. INTRA il cedente ha per errore inserito le operazioni con il vecchio numero di identificazione IVA.

Anche per tale condizione è auspicabile l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per definire la portata della nuova disposizione.

Per completezza segnaliamo che il D.Lgs. n. 192/2021 prevede altre novità che, per ragioni di sintesi, non sono approfondite in questa sede:

  • viene recepita la disciplina armonizzata per le operazioni in regime di call-off stock, sia per gli acquisti che per le cessioni di beni (artt. 38-ter e 41-bis del DL 331/93), anche se l'Agenzia delle Entrate aveva già riconosciuto l'applicazione del regime semplificativo denominandolo "consignment stock" (R.M. nn. 235/96 e 44/2000);
  • vengono regolate le "cessioni a catena" (art. 41-ter del DL 331/93), ossia le cessioni successive di beni oggetto di un'unica spedizione o trasporto da uno Stato membro a un altro, individuando la cessione che, tra quelle della catena, è soggetta al regime di non imponibilità IVA.

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