Novità IVA in materia di vendite a distanza a privati - Commercio elettronico indiretto

Dal 1° luglio entra in vigore la direttiva che modifica il regime IVA sulle vendite a distanza in UE

 
e-commerce

Il prossimo 1° luglio entrerà in vigore la Direttiva Europea 2017/2455/UE, che modifica il regime IVA attualmente vigente in materia di “vendite a distanza” in UE (tra le quali, le vendite effettuate verso i consumatori finali mediante e-commerce).

Con l’espressione “vendite a distanza” si fa riferimento alle cessioni di beni mobili materiali normalmente effettuate mediante sistemi “a distanza”: la cessione avviene su catalogo, per corrispondenza, via internet, o comunque con consegna nel luogo di destinazione a cura del fornitore.

Fino al prossimo 30 giugno le vendite a distanza verso consumatori finali UE comportano l’applicazione dell’IVA italiana fino al raggiungimento di determinate soglie, distinte per i singoli Paesi (generalmente € 35.000/€ 100.000).

Al superamento delle soglie citate, l’IVA deve essere versata al Paese di destinazione dei beni: ciò comporta l’identificazione diretta (o la nomina di un rappresentante fiscale), il versamento dell’imposta e la presentazione delle dichiarazioni IVA estere, etc.

 

A partire dal 1° luglio, le vendite a distanza verso privati UE sconteranno l’IVA con l’aliquota prevista nel Paese di arrivo dei beni; la regola non si applica se le vendite a distanza di beni nel corso dell’anno non superano la soglia unica, su tutto il territorio UE, di Euro 10.000.

Quindi:

  • fino alla soglia annua di vendite pari ad Euro 10.000 (al netto dell’IVA) si applicherà l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente;
  • se nel corso di un anno la citata soglia di Euro 10.000 (al netto dell’IVA) viene superata, si applicherà, a partire da tale data, il criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa UE sarà possibile evitare l’apertura di posizioni IVA nei Paesi di destinazione dei beni: gli operatori potranno accedere al cosiddetto sistema “OSS” (One stop shop), registrandosi in un unico Stato membro - per gli operatori italiani, l’Italia - per adempiere gli obblighi connessi all’assolvimento dell’IVA per le cessioni effettuate in ogni altro Stato membro.

L’OSS, infatti, è un sistema tramite il quale il soggetto passivo italiano:

  • trasmette telematicamente, attraverso un Portale elettronico presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, apposite dichiarazioni Iva trimestrali, riepilogative dell’imposta dovuta nei singoli Paesi UE;
  • effettua i versamenti previsti.

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