Pensione di vecchiaia, ai superstiti, di reversibilità

A chi spetta e come si misura

 
pensione

Il nostro Patronato Inapa, predispone tutte le pratiche per l’ottenimento delle pensioni:


Pensioni ai supestiti

La pensione ai superstiti può essere:

  • di reversibilità se il defunto è già titolare di pensione (vecchiaia, inabilità, anzianità);
  • indiretta se il defunto alla data del decesso ha i vecchi requisiti di assicurazione e contribuzione di almeno 15 anni.



A chi spetta la pensione

La pensione spetta:

  • al coniuge;
  • ai figli che rientrano in una delle seguenti condizioni:
    • minori di 18 anni
    • studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa;
    • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa(nei limiti della durata delo corso legale di laurea);
    • inabili di qualunque età e a carico del genitore.

In particolari situazioni hanno diritto alla pensione anche i genitori e fratelli del defunto.

Nel caso in cui non sussista il diritto alla pensione di reversibilità, al coniuge superstite, o, in mancanza ai figli minori, studenti o inabili, spetta un’indennità “una tantum” in proporzione all’entità dei contributi versati a favore del defunto purché nei cinque anni antecedenti la data di morte risulti versato almeno un anno di contribuzione(52 contributi settimanali).

La misura della pensione

La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato è pari al:

60% al coniuge
70% al figlio minore, studente o inabile, unico superstite
20% per ciascun figlio se ha diritto anche il coniuge
40% per ciascun figlio in assenza di coniuge avente diritto
15% per ciascuno se viene liquidata a genitori o fratelli e sorelle

La riforma delle pensioni ha apportato delle novità in regime di cumulo: infatti se il pensionato possiede altri redditi la pensione ai superstiti viene ridotta del:

25% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo che nel 2013 è superiore a € 18.759,00
40% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che nel 2013 è superiore a € 25.012,00
50% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che nel 2013 è superiore a € 31.265,00

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Per informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a un nostro consulente previdenziale presente nelle nostre sedi.

Il nostro Patronato Inapa, predispone tutte le pratiche per l’ottenimento della pensione di inabilità e per l’assegno di invalidità.
 



Pensioni di inabilità e assegno di invalidità

Pensione di inabilità

La pensione spetta quando si verificano le seguenti condizioni:

  • infermità fisica o difetto fisico, accertata dai medici dell’INPS, tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità al 100% a svolgere qualsiasi lavoro
  • anzianità assicurativa e contributiva: 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, dei quali almeno 156 (3 anni) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

È incompatibile con la pensione:

  • il reddito da attività lavorativa dipendente/autonoma;
  • l’attività lavorativa dipendente;
  • l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
  • l’iscrizione negli albi professionali;
  • il godimento di ogni trattamento sostitutivo della retribuzione.

La decorrenza della pensione spetta:

  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione dell’attività;
  • 1° giorno dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

Assegno invalidità

Fermo restando i requisiti contributivi illustrati, il diritto insorge in presenza dei seguenti requisiti:

  • riduzione della capacità di lavoro superiore ai due terzi, in occupazione confacenti le proprie attitudini.

Per informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a un nostro consulente previdenziale presente nelle nostre sedi.
 



Pensione di reversibilità

La pensione può essere:

  • di reversibilità se la persona deceduta era già pensionata;
  • indiretta se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa.

La pensione indiretta spetta solo se il deceduto aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

A chi spetta la pensione e quanto spetta

  • al coniuge » 60% al coniuge
  • ai figli » 20% a ciascun figlio

Qualora il dante causa abbia contratto matrimonio ad un’età > 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia > 20 anni la percentuale di spettanza del 10% per ogni anno di matrimonio mancante a 10 anni.

Documentazione necessaria per l’istruzione della domanda

  • Fotocopia documento d’identità e codice fiscale (marito e moglie)
  • Certificato di morte
  • Dichiarazione della Banca o Posta per accredito pensione*
  • Eventuale Modulo OBIS M delle pensioni dell’anno in corso (marito e moglie)
  • Eventuali redditi IRPEF del dichiarante (escluso reddito della casa di abitazione) – (dichiarazione redditi 730, CUD o UNICO)
  • Ulteriori documenti saranno richiesti al momento dell’istruttoria della domanda di pensione
    • (Ad esempio se il defunto era titolare di pensione estera » documenti pensione estera diretta)

NOTE: * Nel caso si voglia accreditare la pensione su C/C bancario, lo stesso non dovrà essere intestato anche al defunto.
Si richiede, quindi un nuovo conto corrente. E’ necessario comunicare codice IBAN del c/c.

Per informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a un nostro consulente previdenziale presente nelle nostre sedi.
 



Supplementi pensione

Il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione, continua a lavorare e versa altri contributi, in aggiunta a quelli già utilizzati, può chiedere all’INPS che la pensione venga ricalcolata in base ai nuovi contributi, che gli venga, cioè, liquidato un “supplemento” di pensione.

Il supplemento viene calcolato tenendo conto delle retribuzioni percepite dall’interessato (o redditi d’impresa se lavoratore autonomo).

Il supplemento si può chiedere a condizione che:

  • siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
  • siano passati due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purché l’interessato abbia superato l’età pensionabile. Questa possibilità è concessa per una sola volta.

Il supplemento relativo alla contribuzione versata in qualità di lavoratore autonomo può essere liquidato sulla pensione a carico del FPLD solo dopo il compimento dell’età pensionabile .Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a un nostro consulente previdenziale presente nelle nostre sedi.

 
 
 

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