Ambiente e rifiuti, il 2022 è l'anno della svolta: arriva il Renti

Rentri, è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e tutti i soggetti della filiera di gestione. Si articola in procedure e strumenti integrati nella nuova piattaforma telematica, gestita presso la competente struttura organizzativa del Ministero della Transizione Ecologica, supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il Rentri è stato introdotto col D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 ed è in vigore dal 26/09/2020.
- Come funziona il Rentri
- Quando sarà operativo
- Quali soggetti dovranno iscriversi
- Quali i vantaggi di un registro elettronico
- Il servizio di vidimazione del FIR
- Cosa dice la legge
- Come si accede e si vidima il FIR
Il modello di gestione digitale prevede l’emissione dei FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) per il trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. È suddiviso in due sezioni:
- Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il portale è già online e, da fine giugno le imprese hanno potuto testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, prima fra tutte l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende. Anche alcune attività artigiane hanno partecipato ai test.
Si è puntato ad evitare gli errori di SISTRI che venne imposto senza alcuna sperimentazione preliminare, non tenendo conto delle esigenze degli attori della gestione dei rifiuti e, per questo, non riuscì mai ad entrare a regime.
I decreti ministeriali attuativi degli aspetti operativi e tecnici del RenTri sono in fase di preparazione. Grazie all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato possibile visionare alcune demo di caricamento dati.
I decreti attuativi dovranno disciplinare:
- le modalità di avvio del RenTRi: regole di iscrizione e funzionamento per la condivisione dei dati raccolti anche con Albo dei gestori ambientali, Ispra, organi di controllo;
- gli strumenti operativi digitali, per tipologie di rifiuti e modalità di raccolta, le regole di vidimazione, compilazione e tenuta del formulario e del registro cronologico in formato digitale.
Al Registro dovranno iscriversi:
- produttori di rifiuti pericolosi
- enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Per i rifiuti non pericolosi dovrannà iscriversi
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
- commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g) "ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti".
Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al RenTri, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
La riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolve a una serie di funzioni. Tra queste:
- trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
- omogeneità e fruibilità dei dati;
- riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
- maggiore efficacia delle attività di controllo;
- miglioramento delle strategie di economia circolare e individuazione dei fabbisogni impiantistici:
- modifica del sistema sanzionatorio.
Imprese ed enti possono oggi produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi del servizio on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione.
All’art. 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020 si legge:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio.
La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Una copia rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.
Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti [ndr. Quindi la IV copia viene trasmessa con le modalità attualmente vigenti che prevedono anche l'invio via PEC].
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
- L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.
- Nel caso di impresa il sistema verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa.
- NB: in sede di registrazione va indicato un indirizzo mail che NON deve essere un indirizzo PEC. Infatti il messaggio di conferma viene inviato mediante email e se la casella PEC non è abilitata a ricevere le mail "normali", il messaggio non sarà mai recapitato.
- Al momento della registrazione viene generato un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi da riportare sui formulari.
- L’utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario tramite QR Code (si può quindi stampare il formulario e compilarlo manualmente/oppure stampare i dati dal gestionale).
È possibile annullare un formulario, che non è stato utilizzato.-
Ricordiamo che il soggetto responsabile della corretta compilazione del FIR è il PRODUTTORE. La disciplina vigente non è mai stata modificata sotto questo aspetto.
Molte imprese ci segnalano che stanno riscontrando sempre più frequentemente compilazioni errate o incomplete dei formulari rifiuti.
Le violazioni comportano il pagamento di consistenti sanzioni amministrative. Elenchiamo alcuni casi frequenti motivo di sanzione:
- la mancanza, nel campo “annotazioni” della data e dell’orario della sosta prolungata presso il magazzino/deposito dell’impresa e la data e l’orario della ripresa del viaggio per il conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
- quando non è disponibile un sistema di pesatura dei rifiuti, è sempre obbligatorio indicare nel formulario rifiuti la “quantità presunta/stimata dei rifiuti in partenza”, espressa in Kg oppure in litri, ricordandosi inoltre di barrare sempre e contestualmente anche la casella “peso da verificare a destino Chi non ottempera a questi adempimenti è sanzionabile per indicazione di dati incompleti sul formulario;
- la mancanza, del numero e della data di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
- sia il trasporto di rifiuti senza formulario sia l’indicazione di dati incompleti o inesatti sul formulario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro;
- per indicazioni formalmente incomplete o inesatte (se i dati riportati nei formulari consentono di ricostruire le informazioni dovute) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
- La stessa sanzione si applica nei casi di mancata conservazione del FIR da parte dei soggetti obbligati.