Tirocini: i nuovi chiarimenti dell’INL

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto nuove regole in materia di tirocini, alcune delle quali sono criteri di elaborazione dei nuovi iter in materia di tirocini extra-curricolari che dovranno trovare applicazione nel nuovo accordo per la definizione delle linee-guida che il Governo e le Regioni dovranno concludere entro la fine del mese di giugno.
Con la nota n. 530 del 21 marzo 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio in materia.
Il tirocinio, che non costituisce un rapporto di lavoro, è il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, atto a migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Se funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
L’INL ricorda che, accanto alle norme definite nelle linee-guida di futura applicazione, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto disposizioni che risultano essere già vigenti a partire dal 1° gennaio scorso in merito a:
- l’indennità di partecipazione;
- il ricorso fraudolento al tirocinio;
- la comunicazione al Centro per l’impiego e gli obblighi in materia di salute e sicurezza.
Al tirocinante deve essere riconosciuta una congrua indennità di partecipazione, ovverosia un compenso. Ne consegue che la mancata corresponsione comporta, a carico del trasgressore, una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Il ricorso fraudolento al tirocinio comporta l’applicazione, a carico del soggetto ospitante, della pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
La condotta fraudolenta verrà valutata, ad oggi, in base alle normative regionali vigenti e alle istruzioni contenute nella circolare dell’INL n. 8 del 18 aprile 2018.
L’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego riguarda esclusivamente i tirocini extracurriculari.
Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Vengono, dunque, applicate ai tirocinanti le medesime tutele previsti per i lavoratori dipendenti.