Trasmissione telematica dei corrispettivi: le risposte dell'Agenzia delle Entrate

La compilazione del tracciato XML (versione 7.0) in vigore dal 1° gennaio 2022

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte sulla compilazione del tracciato XML (versione 7.0) relativo alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri in vigore dal 1° gennaio 2022; ha anche analizzato il trattamento ai fini IVA e i riflessi in relazione all’eventuale emissione di fattura elettronica.



Utilizzo del Codice N1

Si riportano di seguito le fattispecie per le quali deve essere utilizzato il codice N1 relativo alle operazioni escluse dalle base imponibile IVA ex. art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. 

I beni ceduti a titolo di sconto ad aliquota più elevata

Come è noto la circolare n. 25 del 3 agosto 1979, per le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono chiarisce che «la non imponibilità sussiste a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale.

Conseguentemente, sono soggette al tributo le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non potendo tra l’altro trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al punto n. 4 dell’art. 2, che limita la tassazione delle cessioni gratuite soltanto a quelle di propria produzione o commercio».

Alla luce di quanto sopra, nel caso di cessione a titolo di sconto di beni soggetti ad aliquota più elevata”, il codice N1 non è utilizzabile. 

Imballaggi e recipienti quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa

Con la risposta contenuta nella consulenza giuridica in commento, l’Agenzia ha chiarito che l’importo incassato per il “vuoto a rendere”, escluso dalla base imponibile della cessione ex articolo 15, comma 1, n. 4) del decreto IVA, potrà essere oggetto del procedimento descritto:

  • emissione di un documento commerciale con codice natura N1 al momento dell’acquisto del bene;
  • e, a quello della resa del vuoto, emissione di un nuovo documento commerciale di reso con codice natura N1 e causale “VR”. 
Addebito della tassa di soggiorno e del contributo regionale e provinciale per manutenzione caldaie

Con riferimento alla tassa di soggiorno l’Agenzia delle entrate precisa che il gestore della struttura ricettiva, pur divenendo responsabile dell’imposta, non ha assunto la veste di soggetto passivo della stessa, che permane in capo ai clienti della struttura, sottoposti alla rivalsa.

In tale fattispecie, quindi, risulta quindi applicabile l’articolo 15, comma 1, n. 3), del decreto IVA, con utilizzo del relativo codice natura (N1).

Con riferimento, invece, al “Contributo Regionale e Provinciale” dovuto unitamente al corrispettivo per le prestazioni di manutenzione (controllo fumi) degli impianti di riscaldamento a caldaia dovuto ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 74 del 2013, l’Agenzia chiarisce che tale contributo è escluso dal computo della base imponibile ex articolo 15, comma 1, n. 3), del decreto IVA, e di conseguenza deve essere valorizzato con il codice N1. 

Utilizzo del Codice N2

Si riportano di seguito le fattispecie per le quali deve essere utilizzato il codice N2 relativo ad operazioni non soggette ad IVA. 

Cessioni gratuite di beni

Le cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall’impresa, non sono soggette ad Iva ex articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, se di valore non eccedente i 50 euro, ovvero, quando superiore, a fronte della non detraibilità dell’imposta sugli acquisti.
Tale previsione, valida anche per i professionisti, comporta, nei documenti commerciali emessi in riferimento a tali prestazioni, l’utilizzo del codice natura N2.

Le considerazioni sopra riportate hanno validità anche nel caso delle cessioni gratuite di beni per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis (art. 2, secondo comma, n. 4) del DPR n. 633/72). 

Cessioni di buoni corrispettivi multiuso

Con riferimento alla cessione di beni multiuso, la consulenza giuridica in esame precisa che per i buoni multiuso l’Iva sarà esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati.

La circolazione dei voucher c.d. “multiuso” in un momento anteriore alla cessione del bene o alla prestazione di servizio cui danno diritto non è soggetta ad IVA e rientra tra le operazioni identificabili con natura N2.

I trasferimenti (medio tempore) del buono corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini Iva.

Di conseguenza, la cessione dei buoni effettuata dall’emittente a favore dell’azienda cliente non assume rilevanza ai fini dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972. 

Caparre confirmatorie e penitenziali

La caparra confirmatoria ex articolo 1385 cod. civ., anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria, comune alla caparra penitenziale laddove il risarcimento è riconosciuto, in misura predeterminata, in favore di una parte a fronte della facoltà di recesso dell’altra (vedi articolo 1386 cod. civ.). La stessa non è, quindi, soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli articoli 2 e 3 D.P.R. 633/1972 così come le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell’ambito applicativo dell’Iva.

L’Agenzia delle entrate, quindi, concorda con la soluzione prospettata nella richiesta di consulenza giuridica pertanto nel caso delle somme incassate dall’esercente a titolo di caparra confirmatoria o penitenziale deve essere utilizzato il codice N2. 

Cessioni gratuite di beni di modico valore la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa

Con riferimento a tale fattispecie, si evidenzia che l’articolo 2, comma 2, n.4), del D.P.R. n. 633/1972, dispone che le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono operazioni imponibili ai fini Iva.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede una deroga alla generale regola dell’imponibilità per le “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati” soltanto se congiuntamente si verifichino le seguenti condizioni:

  1. deve trattarsi di campioni gratuiti;
  2. i beni devono essere appositamente contrassegnati;
  3. i campioni devono essere di modico valore.

Per tali tipologie di cessioni deve quindi essere utilizzato il codice N2. 

Valori bollati e postali, marche assicurative e similari

La lettera i) del comma 3 dell’articolo 2 D.P.R. 633/1972 concernente “le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari”, dispone la loro non assoggettabilità all’Iva.

Tale disposizione ha valenza oggettiva, con la conseguenza che dette cessioni devono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’imposta a prescindere dal soggetto, pubblico o privato, che le ponga in essere, purché, beninteso, si tratti di valori ancora utilizzabili venduti al valore facciale.

Per tale ragione conclude l’Agenzia delle entrate, tali cessioni non sono soggette ad iva e rientrano tra le operazioni per le quale deve essere utilizzato il codice N2. 

Beni soggetti a disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio

L’articolo 2, comma 3, lettera m), D.P.R. 633/1972 prevede che non sono considerate cessioni agli effetti dell’Iva “le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Al riguardo, osserva l’Agenzia, l’assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi “premio” e rientrare nella disciplina delle operazioni di cui al citato R.D.L. n. 1933/1938 e successive modificazioni.

Dunque, esclusa la parte corrispondente al contributo, il valore residuo della cessione risulta non soggetto ad Iva e, come tale, inquadrabile nelle operazioni aventi natura N2. 

Regimi speciali Iva monofase

Il regime speciale Iva c.d. “monofase” di cui all’articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (commercio di generi di monopolio, di tabacchi, di schede telefoniche, di giornali ecc.) è diretto a semplificare l’applicazione dell’imposta, prevedendone l’assolvimento in capo al solo soggetto che si trova a monte della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall’utente, con la conseguenza che le successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate fuori del campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 e dunque non oggetto di ordinaria documentazione tramite fattura. Laddove il contribuente decidesse di emettere il documento commerciale per tale tipologia di operazioni dovrà utilizzare, come indicato nella Consulenza giuridica in commento, il codice natura N2. 

Regime forfetario

La consulenza giuridica in esame chiarisce che il codice N2 deve essere usato anche nel caso di corrispettivi e documento commerciale emesso per operazioni poste in essere dai soggetti che rientrano nel regime c.d. “forfetario”. 

Utilizzo del Codice N3

Si riportano di seguito le fattispecie per le quali deve essere utilizzato il codice N3 relativo alle operazioni non imponibili IVA. 

Cessioni a organismi internazionali

L’articolo 72 del D.P.R. n. 633/1972 equipara, a determinate condizioni (reciprocità, ammontare delle operazioni superiore a 300 euro, ecc.), alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del medesimo decreto, le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali (Onu, Nato, Unione europea, ecc.).

Nella consulenza giuridica in esame, l’Agenzia precisa che tali operazioni, così come per le esportazioni ed i servizi internazionali di cui ai richiamati articoli 8, 8-bis e 9 del decreto Iva, vadano inquadrate tra quelle non imponibili, identificate con il codice natura N3.

Cessioni a viaggiatori extra-UE

Nelle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea disciplinate dall’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 i commercianti al minuto che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura.

I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti.

Sul caso in analisi la Consulenza giuridica chiarisce che laddove il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free emettesse il documento commerciale, dovrà essere usato il codice N3 solo nell’ipotesi di cui all’articolo 38-quater, comma 1, del decreto Iva (cessioni senza pagamento dell’imposta), rimanendo le ulteriori cessioni “normali” operazioni soggette ad imposta, salvo suo successivo rimborso al ricorrere delle condizioni legislativamente previste. 

Utilizzo del Codice N4

Si riportano di seguito le fattispecie per le quali deve essere utilizzato il codice N4 relativo alle operazioni esenti da IVA. 

Cessioni/prestazioni Covid-19

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso, l’articolo 1 L. n. 178/2020 ha stabilito, fino al 31 dicembre 2022:

  • al comma 452 che le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da Iva ma con diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972;
  • al comma 453 che si applica il medesimo trattamento per le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

Nella consulenza giuridica l’Agenzia precisa che per le operazioni in esame l’utilizzo del codice natura N4 (relativo alle operazioni esenti) è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva. 

Ventilazione 

La consulenza giuridica in commento, oltre a ribadire la validità della ventilazione nonostante l’avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi, specifica che nel documento commerciale rilasciato all’acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell’aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, Ventilazione Iva”.

Sulla base delle predette indicazioni, quindi l’Agenzia precisa che:

  • nulla vieta che, in luogo dell’utilizzo del valore “VI” (il quale può, e non necessariamente deve, essere impiegato), sul documento commerciale venga riportata l’aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell’operazione laddove non rientrante tra quelle imponibili;
  • la ventilazione non si applica alle prestazioni di servizi i cui corrispettivi, laddove si voglia comunque mantenere tale procedimento di registrazione e calcolo dell’imposta in riferimento alle cessioni di beni, potranno essere documentati tramite fattura. 
Non indicazione del Campo 4.1.5 <RifNormativo>

L’Agenzia nella consulenza giuridica in commento chiarisce che stante l’attuale quadro normativo e tecnologico, è comunque possibile omettere l’indicazione nel campo 4.1.5, considerandola assorbita da quella del corretto codice natura che identifica l’operazione. 

Compilazione del Campo 4.1.9 <BeniInSospeso>

Nelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna, tramite il versamento di acconti o l’emissione (con successivo riscatto, i.e. presentazione al cedente/prestatore) di buoni corrispettivo c.d. “monouso”, l’operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione (cfr. gli articoli 6 comma 4 e 6-ter del decreto Iva).

Pertanto:

  1. il blocco va sicuramente valorizzato laddove l’emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio;
  2. nell’ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all’acquirente, nel momento in cui l’acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l’esercente emette un documento commerciale riportando l’imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9<BeniInSospeso>.

Tali indicazioni valgono anche nel caso della valorizzazione del blocco 4.2.5<ticket> la cui descrizione funzionale considera tra i ticket fatturati a terzi anche i buoni promozionali. 

Compilazione del Campo 4.1.11 <NonRiscossoFatture>

Nella descrizione funzionale del tracciato è precisato che nel campo 4.1.11 va indicato l’ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture.

Tale indicazione:

  1. riguarda tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere per le quali l’intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell’emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura;
  2. sono ricomprese tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle “immediate”, sia quelle differite ex articolo 21 comma 4, primo periodo e terzo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972;
  3. tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi – i.e. soggetti diversi da coloro che ricevono il documento commerciale – aventi ad oggetto i beni ceduti o i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;
  4. in ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo quantum. 
Compilazipone del Campo 4.1.12 <TotaleDaFattureRT>

Con riferimento alla compilazione del campo 4.1.12 relativo al totale da fatture RT la consulenza giuridica precisa che dal momento che il blocco reca l’Importo totale dei corrispettivi, al netto dell’Iva, contenuti nelle fatture emesse da RT, lo stesso deve essere valorizzato esclusivamente nell’ipotesi in cui l’RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non fosse in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all’Agenzia al momento della chiusura. 

Compilazione del Campo 4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>

Nel campo “4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>” deve essere indicato l’Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell’ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale>. L’importo deve essere al netto dell’Iva.

Da tale indicazione può ricavarsi che:

  1. vi sono ricomprese tutte le operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse o non soggette, l’importante è che nella registrazione di tali operazioni sia correttamente indicato il codice natura corrispondente (per le operazioni escluse ex art. 15 e non soggette, rispettivamente N1 e N2);
  2. tra le operazioni in parola rientrano anche le prestazioni di servizi (cfr. l’articolo 3, comma 3, del decreto IVA);
  3. il contribuente può, a sua scelta, optare per l’una o l’altra delle seguenti procedure: 1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, all’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”; 2) annotazione su un apposito “registro degli omaggi”, tenuto a norma dell’art. 39, dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote» – non è venuta di per sé meno (resta, ad esempio, pienamente valida per i rapporti tra soggetti passivi d’imposta).

Va notato, tuttavia, che le già richiamate modifiche recate all’articolo 2 comma 5, D.Lgs. 127/2015 dall’articolo 1, comma 1109, lettera a), L. 178/2020, nella sostanza impongono che al completamento dell’operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/committente venga necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l’eventuale importo non riscosso) o una fattura, non risultando ammissibili alternative. 

Compilazione del Campo 4.1.15 <CodiceAttivita>

La consulenza giuridica precisa che nel blocco “4 <DatiRT>” - “4.1.15 <CodiceAttivita>” va inserito il «Codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella di ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l’importo parziale si riferisce». L’elemento dà conto dei corrispettivi derivanti dalle attività svolte dai soggetti tenuti alla comunicazione dei corrispettivi giornalieri. La consulenza, inoltre, fornisce specifiche indicazioni nel caso in cui i corrispettivi siano attribuibili a più attività, anche non gestite con contabilità separata, svolte dal contribuente. 

Compilazione del Campo 4.2.4 <ScontoApagare>

L’Agenzia precisa che nel campo <ScontoApagare> deve essere indicato I‘importo al lordo dell’Iva dello sconto applicato in fase di pagamento e anche l’importo dei pagamenti effettuati con buoni multiuso.

Si tratta dunque di ipotesi nelle quali, ferma la base imponibile della cessione di beni/prestazione di servizi, il cedente/prestatore non incassa materialmente (nelle sue varie forme: contante, pagamento elettronico, ecc.) il denaro del corrispettivo da parte del cessionario/committente. 

Mancato o irregolare funzionamento di Server RT

Le istruzioni ufficiali precisano che in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.

Nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 182017 del 28.10.16 sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico.

Sul punto l’Agenzia - premettendo che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi - e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l’operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (tipicamente, la fattura) – ai fini della massima semplificazione degli adempimenti ritiene che, nel rispetto delle ulteriori previsioni normative in essere – quali la tenuta di un’ordinata contabilità, la richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, il corretto versamento delle imposte, ecc. – la prima (memoria dei singoli punti cassa) possa essere utilizzata in luogo del secondo (registro di emergenza).

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