Rinnovo CCNL Area Comunicazione
Il 16 maggio 2022 è stato sottoscritto tra Confartigianato Comunicazione, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati, l’accordo per il rinnovo contrattuale del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane dell’Area Comunicazione, scaduto il 31 dicembre 2018.
Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale.
È previsto un aumento retributivo mensile a regime.
L’erogazione di tale incremento è prevista in due tranches:
- la prima a partire dal 1° giugno 2022;
- la seconda a partire dal 1° dicembre 2022.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale, dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2022, è stato concordato di erogare ai soli dipendenti in forza al 16 maggio 2022, un importo forfettario “una tantum”, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, pari ad euro 155.
Si precisa che gli importi già eventualmente percepiti dai lavoratori a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum”.
L’emolumento verrà erogato in due soluzioni:
1) la prima, pari ad Euro 55, con la retribuzione del mese di luglio 2022;
2) la seconda, pari ad Euro 100, con la retribuzione del mese di agosto 2022.
Il suddetto importo forfettario sarà riconosciuto, con le medesime decorrenze, anche agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione, seppur riproporzionato nella misura del 70%. Lo stesso importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente in caso di part-time.
L’ “una tantum” è riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Viene recepito l'Accordo interconfederale artigiano 17 dicembre 2021 (che incrementa la contribuzione alla bilateralità) che dal 1° giugno 2022 diventa dunque vincolante per le aziende. Dalle competenze di giugno 2022, dunque, trova applicazione la contribuzione all’EBNA pari ad euro 11,65 mensili, alla quale si aggiunge lo 0,60% (0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore) dell’imponibile previdenziale per FSBA.
Partendo dai principi generali del Lavoro Agile, l’adesione avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, come definito dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dal CCNL.
L’accordo individuale sottoscritto dovrà prevedere:
- la durata dell’accordo;
- gli strumenti di lavoro, generalmente forniti dal datore di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore e le modalità di disconnessione;
- il luogo atti allo svolgimento dell’attività lavorativa, identificabile autonomamente dal lavoratore, purché abbia le caratteristiche tali da rendere eseguibile la prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere, in alcun modo, sugli elementi contrattuali in essere.
Successivamente al conseguimento della qualifica, del diploma professionale o del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato duale (c.d. di primo livello) può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante sarà proporzionalmente ridotta in relazione alla durata del contratto di apprendistato di primo livello instaurato fino ad un massimo di 12 mesi.
Sono state abbassate le percentuali per il calcolo del trattamento retributivo dell’apprendista. La retribuzione dell’apprendista non potrà superare (a causa delle minori trattenute contributive) la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi.
I contratti stipulati fino al 30 settembre 2022 potranno avere una durata complessivamente superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, anche per le seguenti condizioni:
- punte di più intensa attività derivante da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
Vengono introdotti nuovi limiti quantitativi per il ricorso al contratto a tempo determinato.
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e sostituito sia prima che inizi l’assenza sia dopo, al fine di consentire il passaggio di consegne.
Si è concordato di considerare attività stagionali le seguenti realtà produttive:
1. attività connesse alla prestampa, stampa, stampa cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative:
- al periodo elettorale,
- alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e dell’Artistico in generale,
- agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio,
- all’editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado,
- alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare e turistiche,
- alle produzioni di rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell’Arredo in genere;
2. attività amministrative/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo.
I contratti a termine stipulati per lo svolgimento delle attività di cui sopra sono in ogni caso esenti da limiti quantitativi.
I contratti a termine stagionali hanno una durata massima di 6 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco di 12 mesi.
Vengono inseriti dei nuovi profili professionali, i cui livelli di inquadramento saranno definiti entro il 31 maggio 2022:
- addetto al copywriting;
- addetto alle relazioni con i media;
- digital content creator;
- addetto al social management.