Cos'è il Superbonus 110%
Il Superbonus è una detrazione del 110% che si applica alle spese documentate per migliorare l’efficientamento energetico e/o sismico degli immobili in proprietà o in uso, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. È un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi di efficientamento energetico, antisismici, di installazione impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica veicoli elettrici negli edifici. È riconosciuta anche per gli interventi effettuati sulle seconde case.
Chi può beneficiarne e per quali immobili
- le persone fisiche (nel numero massimo di 2 unità immobiliari),
- i condòmini,
- gli Istituti Autonomi Case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
- le associazioni e società sportive dilettantistiche.
La Legge di Bilancio 2021 ha incluso fra i soggetti beneficiari le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Pertanto, per effetto della correzione introdotta dalla legge di Bilancio, possono fruire della detrazione anche i proprietari ed i comproprietari (persone fisiche) di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari.
Si attende la modifica della normativa.
– per lavori su parti comuni di condominio, senza limitazioni per il numero di abitazioni
– per lavori sulle singole unità immobiliari in condominio, per due abitazioni al massimo, condominiali e non
– per lavori su immobili indipendenti, per due abitazioni al massimo, condominiali e non
– per lavori sulle parti comuni in condominio se il condominio è almeno per il 50% residenziale
Le case di lusso (categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 ville e A/9 castelli e palazzi) sono escluse dal Superbonus.
Rispetto agli interventi di efficientamento energetico la condizione per poter accedere all’agevolazione è che le opere realizzate garantiscano il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta, da dimostrare attraverso APE (Attestato di Prestazione Energetica) pre e post intervento.
Come ottenere la detrazione al 110%
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla detrazione diretta il beneficiario può optare per
- un contributo anticipato sotto forma di sconto sul corrispettivo, effettuato dai fornitori dei beni o servizi (il cosiddetto “sconto in fattura”),
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore di altri soggetti, ottenendo così il pagamento del corrispettivo.
Per ottenere l’agevolazione il beneficiario deve acquisire:
- l’asseverazione tecnica sugli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati,
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione rilasciato dai CAF e dai professionisti abilitati
Quali sono gli interventi detraibili principali “trainanti”
- 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità in edifici plurifamiliari
- 40.000 € per unità immobiliare, in edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 € per unità immobiliare, in edifici composti da più di otto unità immobiliari
L’intervento interessa la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti su edifici condominiali con:
- impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di acqua calda sanitaria a condensazione (efficienza almeno pari alla classe A), a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici) anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici,
- impianti di microgenerazione,
- impianti a collettori solari,
- allaccio a sistemi di “teleriscaldamento efficiente” (per i soli immobili ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 e n.2015/2043).
La detrazione spetta, nel limite previsto, anche per le spese di di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito, nonchè per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente.
Tetto di spesa:
- 20.000 € per unità immobiliare, in condomini fino a otto unità immobiliari
- 15.000 € per unità immobiliare, in condomini composti da più di otto unità immobiliari
- 30.000 € per edifici o unità immobiliare
La detrazione si applica alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, oggetto di interventi effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile, vendute da imprese di costruzione entro 18 mesi dal termine dei lavori (ad eccezione degli edifici ubicati nella zona a basso rischio “zona 4″). All’agevolazione è ammessa anche la realizzazione, congiunta, di sistemi di monitoraggio strutturale continuo.
In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, viene confermato che i costi della polizza possano essere portati in detrazione al 90% (anziché al 19%)
Tetto di spesa:
- 96.000 € per unità immobiliare
Con la Legge di Bilancio 2021sono stati ammessi tra gli interventi di isolamento termico detraibili al 110% quelli per la coibentazione del tetto, anche in presenza di locali sottotetto non riscaldati e sono stati ammessi tra gli edifici che accedono al super ecobonus per interventi di risparmio energetico quelli privi di APE perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine dei lavori, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
La Legge di Bilancio 2021 ha incluso tra gli interventi trainati che possono beneficiare del Superbonus110% l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici e quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, non solo qualora siano effettuati a favore dei soggetti portatori di handicap, ma anche nel caso in cui siano realizzati a favore di persone di età superiore a 65 anni.
Quali sono gli interventi detraibili aggiuntivi “trainati”
I seguenti interventi sono detraibili a condizione che siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”.
- 60.000 € per unità immobiliare
- 60.000 € per unità immobiliare
- 60.000 € per unità immobiliare
È agevolata anche l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici, connessi alla rete elettrica e la contestuale o successiva realizzazione di sistemi di accumulo con il seguente tetto di spesa:
48.000 € per unità immobiliare
È agevolata anche l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici con il seguente tetto di spesa:
- 3.000 € per unità immobiliare
Validità
La Legge di Bilancio 2021 ha esteso la detrazione al 110% fino al 30 giugno 2022, con ripartizione in 4 rate per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (mentre per la spesa sostenuta nel 2021 il superbonus è recuperabile in 5 rate).
Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti equivalenti, in caso di interventi di efficienza energetica, l’agevolazione è prorogata - dal precedente termine del 30 giugno 2022 - fino al 31 dicembre 2022, con ripartizione in 4 quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire dal 1 luglio 2022. Il periodo agevolato potrà estendersi fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini o su edifici con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari - lettera a) del comma 9 dell’art. 119 del decreto Rilancio - per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento.
Per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti equivalenti - lettera c) del comma 9 dell’art. 119 del decreto Rilancio - nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.