Cos'è il Superbonus 110%
Il Superbonus è una detrazione del 110% che si applica alle spese documentate per migliorare l’efficientamento energetico e/o sismico degli immobili in proprietà o in uso, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. È un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi di efficientamento energetico, antisismici, di installazione impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica veicoli elettrici negli edifici. È riconosciuta anche per gli interventi effettuati sulle seconde case.
Chi può beneficiarne e per quali immobili
- le persone fisiche (nel numero massimo di 2 unità immobiliari),
- i condòmini,
- gli Istituti Autonomi Case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
- le associazioni e società sportive dilettantistiche.
– per lavori su parti comuni di condominio, senza limitazioni per il numero di abitazioni
– per lavori sulle singole unità immobiliari in condominio, per due abitazioni al massimo, condominiali e non
– per lavori su immobili indipendenti, per due abitazioni al massimo, condominiali e non
– per lavori sulle parti comuni in condominio se il condominio è almeno per il 50% residenziale
Le case di lusso (categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 ville e A/9 castelli e palazzi) sono escluse dal Superbonus.
Rispetto agli interventi di efficientamento energetico la condizione per poter accedere all’agevolazione è che le opere realizzate garantiscano il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta, da dimostrare attraverso APE (Attestato di Prestazione Energetica) pre e post intervento.
Come ottenere la detrazione al 110%
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla detrazione diretta il beneficiario può optare per
- un contributo anticipato sotto forma di sconto sul corrispettivo, effettuato dai fornitori dei beni o servizi (il cosiddetto “sconto in fattura”),
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore di altri soggetti, ottenendo così il pagamento del corrispettivo.
Per ottenere l’agevolazione il beneficiario deve acquisire:
- l’asseverazione tecnica sugli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati,
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione rilasciato dai CAF e dai professionisti abilitati
Quali sono gli interventi detraibili principali “trainanti”
- 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità in edifici plurifamiliari
- 40.000 € per unità immobiliare, in edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 € per unità immobiliare, in edifici composti da più di otto unità immobiliari
L’intervento interessa la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti su edifici condominiali con:
- impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di acqua calda sanitaria a condensazione (efficienza almeno pari alla classe A), a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici) anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici,
- impianti di microgenerazione,
- impianti a collettori solari,
- allaccio a sistemi di “teleriscaldamento efficiente” (per i soli immobili ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 e n.2015/2043).
La detrazione spetta, nel limite previsto, anche per le spese di di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito, nonchè per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente.
Tetto di spesa:
- 20.000 € per unità immobiliare, in condomini fino a otto unità immobiliari
- 15.000 € per unità immobiliare, in condomini composti da più di otto unità immobiliari
- 30.000 € per edifici o unità immobiliare
La detrazione si applica alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, oggetto di interventi effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile, vendute da imprese di costruzione entro 18 mesi dal termine dei lavori (ad eccezione degli edifici ubicati nella zona a basso rischio “zona 4″). All’agevolazione è ammessa anche la realizzazione, congiunta, di sistemi di monitoraggio strutturale continuo.
In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, viene confermato che i costi della polizza possano essere portati in detrazione al 90% (anziché al 19%)
Tetto di spesa:
- 96.000 € per unità immobiliare
Quali sono gli interventi detraibili aggiuntivi “trainati”
I seguenti interventi sono detraibili a condizione che siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”.
- 60.000 € per unità immobiliare
- 60.000 € per unità immobiliare
- 60.000 € per unità immobiliare
È agevolata anche l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici, connessi alla rete elettrica e la contestuale o successiva realizzazione di sistemi di accumulo con il seguente tetto di spesa:
48.000 € per unità immobiliare
È agevolata anche l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici con il seguente tetto di spesa:
- 3.000 € per unità immobiliare