Esonero dal versamento dei contributi INPS a carico delle lavoratrici madri

L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice

 
donne lavoratrici

L’INPS, con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero riservato alle lavoratrici madri, introdotto dall’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

Lavoratrici che possono accedere all’esonero

Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

In particolare, l'esonero spetta in favore delle lavoratici che:

  • nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi, chiarisce l'Istituto, come 9 anni e 364 giorni).
  • nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni (da intendersi, chiarisce l'Istituto, come 17 anni e 364 giorni).

L'INPS precisa, inoltre, che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio.

L'Istituto precisa che non produce alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva:

  • la premorienza di uno o più figli,
  • l'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare,
  • l'ipotesi di non convivenza di uno dei figli,
  • l'affidamento esclusivo al padre.
Misura dell’esonero

L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale, a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro/annui.

La soglia massima di esonero applicabile, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250,00 euro/mensile (€ 3.000,00 /12) e per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata nel limite di 8,06 euro/gg. (€ 250,00/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Le soglie massime sopra riportate, sono valide anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale. Pertanto, per le predette non è richiesta nessuna riparametrazione dell’esonero spettante.

Come accedere al beneficio

Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

È altresì possibile per la lavoratrice comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, attraverso un applicativo che sarà prossimamente approntato.

Compatibilità con altre agevolazioni

L’agevolazione in argomento è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta al datore di lavoro.

Inoltre, si precisa che l’esonero per lavoratrice madri è alternativo rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 15 della Legge di Bilancio 2024, ovvero con l’esonero contributivo IVS (del 6% o 7%) previso per il 2024.

I due esoneri, infatti, si fondano su due distinti presupposti legittimanti: lo status di madre con due o più figli di una determinata età, da un lato, e l’imponibile contributivo mensile, dall’altro.

 

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