Sicurezza sul lavoro - MDL: GREEN PASS istruzioni per l’uso

Come gestire il controllo del Green Pass per coloro che accedono ai locali aziendali

Sicurezza sul lavoro - MDL: GREEN PASS istruzioni per l’uso

Con il DL. 23 luglio 2021, sono state introdotte 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

In questo particolare periodo storico, il Green Pass sta alimentando molteplici dibattiti politici e sociali. Tutti concordi nel dire che la pandemia deve essere affrontata con una situazione di immunità generalizzata, ma su come arrivarci i pareri divergono.

Dal prossimo 6 agosto, alcune attività hanno l’obbligo di gestire il controllo del Green Pass per coloro che accedono ai locali aziendali, per questo è prioritario sapere COME gestire le attività di controllo.

Le attività obbligate ai controlli sono:
  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.
Il DL 105/21 porta inoltre:
  • La proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021;
  • I criteri per la “colorazione” delle Regioni, dal 1 agosto 2021 per la mappatura epidemiologica, l’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per le colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. I due parametri principali saranno:
    • l tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
    • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Prima di partire per le vacanze è consigliabile informarsi sulle misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali e sportivi nelle diverse Zone.

In zona bianca e in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che:

  • Sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;
  • L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere:

  • Superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto;
  • Superiore al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2.500 al chiuso.

In zona gialla:

  • La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;
  • Il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
  • Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
Misure per gli eventi sportivi

Le prescrizioni per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico riguardano tutti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati

In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore:

  • Al 50% di quella massima autorizzata all’aperto;
  • Al 25% al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, in ogni caso:

  • il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso;
  • Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Green Pass

L’introduzione di questa misura è finalizzata a mantenere aperte le attività economiche e non a raccogliere dati di vaccinazione. La scelta era mantenere i vecchi sistemi di colorazione delle Regioni (per cui molte Regioni sarebbero  andate in giallo perché i parametri precedenti erano stati superati) oppure introdurre il Green Pass e cambiare i parametri in maniera tale da tenere le Regioni in zona Bianca ma con il Green Pass. Così quantomeno si è espresso il Premier Draghi.

Quindi, rifacendosi ai DPCM del 17 giugno 2021, Circolare del MinSalute del 28/06/2021 e ora D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 le modalità per la verifica dei Green Pass è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19, messa a disposizione sul sito del Governo, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza la raccolta di dati dell'intestatario in qualunque forma.

L’app VerificaC19, infatti, consente infatti di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell'interessato, senza però rendere visibili le informazioni che hanno determinato l'emissione del Green Pass: es. se sia dovuta a guarigione per pregressa infezione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido.

Come già avveniva per gli incaricati alla misurazione della temperatura e alla verifica delle autocertificazioni Covid 19 nella prima fase pandemica, anche in questo caso, non è che qualsiasi lavoratore può essere incaricato delle verifica del Green pass ai clienti,  è necessaria espressa nomina ed evidenza della relativa formazione/informazione specifica.  

La Prefettura, avvalendosi delle Forze di Polizia è invece incaricata di verificare che gli esercizi commerciali, le attività e i servizi obbligati alla richiesta di Green pass ai propri clienti, ottemperino puntualmente a tali controlli. Le sanzioni sono stabilite dai 400 ai 1000 € e, nel caso di eventi ricorrenti per più di tre volte in giornate differenti, la chiusura dell’esercizio da 1 a 10 gg.

Viene quindi estesa la presenza della figura del "Covid manager" in ambiente di lavoro, già prevista per alcune attività, es. gli organizzatori di cerimonie, le scuole e le RSA; una figura che va ad affiancare e non a sostituire i ruoli (e responsabilità) previsti dalDLgs. 81/08, per ogni azienda.

Al Covid manager, oltre alla verifica dei Green Pass, sono affidate funzioni di coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo come:

  • Verificare il rispetto del protocollo da parte degli ospiti e dei lavoratori della struttura;
  • Evitare gli assembramenti (soprattutto nelle zone mensa, aree break e spogliatoi);
  • Controllare che venga rispettata la segnaletica per il distanziamento fisico;
  • Verificare mascherine in dotazione e loro corretto uso;
  • Controllare la necessaria dislocazione delle barriere di plexiglas (reception, nei bar e aree ristoro, negli uffici con più soggetti che stazionano contemporaneamente);
  • Controllare la presenza di dispenser di igienizzante;
  • Controllare i comportamenti di prevenzione prima/durante e dopo riunioni con numerosi partecipanti;
  • Mantenere aggiornato l'elenco dei partecipanti alle cerimonie o agli orari di visita previsti per un periodo di 14 giorni nel caso si dovessero verificare delle positività, in modo da favorire il tracciamento;
  • Garantire il rapporto tra addetti al controllo e ospiti non inferiore a 1 ogni 50 ospiti.

Il Covid manager è, inoltre, il riferimento per le strutture del Sistema Sanitario Regionale (ATS) nella rintracciabilità dei contatti stretti, in caso di focolai. Il Covid manager deve seguire apposita formazione, anche nel caso sia lo stesso Datore di Lavoro.

La domanda che più spesso ricorre è: "ai lavoratori delle attività per cui è previsto il Green pass è indirizzato anche l’obbligo a vaccinarsi?" NO, perlomeno nei termini di “obbligo”. Al momento solo il settore sanitario ha un espresso obbligo di vaccinazione.

Come già accaduto anche in precedenza, il datore di lavoro non può, né disporre l'obbligo di vaccinazione in virtù dell’obbligo di verifica del Green Pass, né l’esecuzione di test sierologici o tamponi in azienda (per questi ultimi in necessaria collaborazione con il Medico competente).

Tuttavia diversi  sono i casi di aziende che, appunto su indicazione del medico competente, hanno introdotto il test (tampone o sierologico) come parte integrante del proprio Protocollo COVID, non prima di aver eseguito opportuno confronto con tutte le componenti aziendali,  con gli RLS che le rappresentanze sindacali. Tali piani di screening, hanno però una periodicità ben definita, sono comunicati alle ATS (che hanno il ruolo di raccogliere dati e monitoraggi ai fini della ricerca) e sono sempre su base volontaria da parte dei lavoratori.

Abbiamo già detto,  nelle numerose informative a cura del Medico competente, che il Datore di lavoro non può acquisire i nominativi del personale vaccinato (neppure con il consenso del lavoratore); tale compito spetta esclusivamente al medico competente nell'ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria.

Solo nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, possono applicarsi le "misure speciali di protezione" previste per questi ambienti lavorativi, ma anche in questo caso solo il medico competente potrà trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti ed eventualmente considerarli nella valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.

Nel DL n.105/21 non è contenuto, per esempio, alcun riferimento alla donazione di sangue né per l’accesso alle strutture sanitarie o di poliambulatorio che continua a essere regolato dalle procedure già in essere: questionario di triage, autodichiarazione, prenotazione e misurazione della temperatura corporea.

Per ricevere maggiori informazioni