Legge di Bilancio 2022: tutte le principali novità per le imprese

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021

 
fisco contabilità

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. “Legge di Bilancio 2022”) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/21 - Supplemento Ordinario n. 49 – ed è in vigore dal 1 gennaio 2022.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità in materia fiscale, di agevolazioni, per il lavoro e le politiche sociali: seguiranno approfondimenti specifici sulle tematiche di maggior rilievo.

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Agevolazioni fiscali per interventi in edilizia
Tassazione di imprese e professionisti
Tassazione delle persone fisiche
Altre disposizioni fiscali e agevolazioni
Lavoro e politiche sociali

 

Agevolazioni fiscali per interventi in edilizia

Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immo¬biliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.


Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patri­monio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite mas­si­mo di spesa detraibile è pari a:

  • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
  • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di de­tra­zioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.


Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, al­tresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detra­zioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.


Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese so­stenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi ef­fet­tuati:
    • da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
    • da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso con­­dominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
    • da ONLUS, organizzazioni di vo­lon­tariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quel­li effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stes­so edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che al­la data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’inter­vento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubi­cate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrin­se­cano in particolare:

  • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 del­l’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configura­zio­ne di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito de­creto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al qua­le è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
  • nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prez­za­ri DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di con­grui­tà sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (age­vo­late con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

Nuova detrazione per le barriere architettoniche

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

  • spetta nella misura del 75%;
  • spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nel­­le singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano fun­zionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.


Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.


Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

  • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.


Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le pre­dette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quel­la spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spe­se e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spet­tanza del beneficio;
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di con­for­mità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

Tassazione di imprese e professionisti

Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

  • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di van­tag­gio ex DL 98/2011;
  • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), se­condo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.


Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
    • per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
    • per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
    • per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021

Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che re­digono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.
La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.
La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.


Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’av­viamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).
È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).
Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Beni diversi dai marchi e dall’avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  • ai beni materiali;
  • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
  • alle partecipazioni.

Incentivo alle aggregazioni aziendali

Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.
Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.


Limite annuo di crediti utilizzabili in com­pen­sazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime

Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.
Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a re­gi­me, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece­dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

Crediti d’imposta agevolativi

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).


Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale - Recupero

Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legi­slazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.


Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)

Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con con­ti­nua­zione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa uti­lizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).


Tassazione delle persone fisiche

Riforma dell’IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie
reddituali - Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro: 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: 35%;
  • oltre 50.000,00 euro: 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro: 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro: 38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro: 41%;
  • oltre 75.000,00 euro: 43%.

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli asse­gni periodici percepiti dal coniuge separato o divor­ziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).
Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
  • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.


Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF per l’anno 2022, in particolare:

  • viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l’approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;
  • il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’ad­dizionale comunale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;
  • viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Eco­no­mia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della pubblicazione sull’apposito sito informativo.

Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.
Una delle misure previste a tale fine è l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.


Detrazione IRPEF per i giovani inquilini

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del con­tratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Ambito soggettivo

L’agevolazione riguarda i giovani:

  • di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
  • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Durata e condizioni

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:

  • per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
  • a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei geni­tori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Determinazione della detrazione

Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

  • a 991,60 euro;
  • ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare lo­cata è adibita ad abitazione principale.


Altre disposizioni fiscali e agevolazioni

Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.


Contributi a fondo perduto - Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti

Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon­do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.
Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.


Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 - Rinvio al 2024

Viene rinviata all’1.1.2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.

In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:

  • alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantisti­che), finora escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021);
  • in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall’art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021).

L’art. 5 co. 15-sexies del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell’IVA.
Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l’applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all’1.1.2024).


Misure per il sostegno al credito delle imprese

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

  • dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
  • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
  • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
  • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.

Garanzia SACE

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

Garanzia green

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.


Legge Sabatini

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.


Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)

È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui pri­ma casa per:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli impren­ditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:

  • mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;
  • mutui a favore di contraenti che già fruiscano della garanzia del Fondo di ga­ranzia per la prima casa;
  • mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.
L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog­get­ti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e im­po­sta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari al­l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costru­zione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Accesso al fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.


Lavoro e politiche sociali

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione e fondi di solidarietà)

La Legge di Bilancio 2022 riforma il sistema degli ammortizzatori sociali disciplinato dal D.Lgs. 148/2015, ampliandone il campo di applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, si segnala:

  • la possibilità di ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale;
  • l’estensione della platea dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e la riduzione del requisito dell’anzianità di servizio;
  • l’introduzione del massimale unico dei predetti trattamenti;
  • l’estensione dell’ambito di applicazione della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).

Tramite la ridefinizione dell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e la tipologia delle relative tutele, si prevede che tali fondi riguardino tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e che occupano almeno un dipendente.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali, come FSBA, sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale – FIS gestito dall’INPS. In sostanza, trattasi dei datori di lavoro che attualmente rientrano nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Vi è un’estensione della platea dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, ora previsti per tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti - di qualunque tipologia - e i lavoratori a domicilio.

Il requisito dell’anzianità minima di servizio che il lavoratore deve possedere alla data di presentazione della relativa domanda di concessione è pari a 30 giorni, in luogo dei previgenti 90 giorni.

Nel computo dei dipendenti, ai fini della determinazione delle soglie dimensionali previste dalle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale, ora rientrano anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

È previsto, con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, un massimale unico di trattamento integrativo, quantificato in 1.199,72 euro per l’anno 2021 e rivalutato annualmente dall’INPS secondo gli indici ISTAT, non più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore.

Dal 1° gennaio 2022 potranno usufruire del trattamento di integrazione salariale straordinario CIGS, tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non coperti da fondi di solidarietà bilaterali, indipendentemente dal settore di appartenenza.


Riforma dell’IRPEF, delle detrazioni fiscali e del trattamento integrativo della retribuzione

Viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un nuovo sistema di tassazione per l’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (c.d. IRPEF), tramite:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote applicabili;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Ai sensi del nuovo art. 11, comma 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro: 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: 35%;
  • oltre 50.000,00 euro: 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro: 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro: 38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro: 41%;
  • oltre 75.000,00 euro: 43%.

Viene poi modificato il sistema delle detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto: lavoro dipendente, autonomo, pensioni e, in generale, redditi assimilati a quello da lavoro dipendente.

 

Le novità in trattazione si inseriscono in un ampio progetto di riforma fiscale e devono essere necessariamente integrate con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce, a partire dal mese di marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico e a cui abbiamo dedicato specifica circolare informativa.

 

La Legge di Bilancio 2022 conferma anche per il periodo di imposta 2022, il trattamento integrativo, ossia il “Bonus Irpef” pari ad 1.200 euro annui, limitatamente ai titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 15.000 euro (anziché 28.000 euro come previsto per gli anni 2020 e 2021) e con un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

 

Per quanto riguarda i titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 euro ed 28.000 euro, dal periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti, cioè a quei soggetti per i quali la somma delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilato, carichi di famiglia e oneri risulti essere superiore all’imposta lorda, per un ammontare:

  • comunque, non superiore a 1.200 euro annui;
  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda.

L’ulteriore detrazione, riconosciuta negli anni 2020 e 2021 ai titolari di un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma non a 40.000 euro, viene soppressa.

 


Posticipazione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento

In conformità a quanto previsto dal D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fiscale, è previsto un prolungamento da 60 a 180 giorni dei termini per il versamento delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.


Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

Viene stabilizzato e reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo.

 

Il congedo obbligatorio è pari a 10 giorni, da godere, anche non continuativamente, entro i 5 mesi successivi alla nascita, all’ingresso in famiglia o all’entrata in Italia del minore in caso di adozione internazionale. Il congedo viene retribuito con un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera. Come da prassi in uso, l’indennità è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’INPS.

 

Il congedo facoltativo, della durata di 1 giorno, deve essere fruito in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di congedo di maternità spettante a quest'ultima.

 


Apprendistato formativo

Per tutto il 2022, per i contratti di apprendistato di 1° livello, cioè quelli stipulati per il raggiungimento di una qualifica o di un diploma professionale, è riconosciuto, alle imprese che occupano un numero di dipendenti minore o uguale a 9, uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di durata del contratto.


Decontribuzione a carico delle lavoratrici madri

In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L'esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre:

  • dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,
  • per un periodo massimo di un anno a partire dalla già menzionata data di rientro.

Riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti – ad eccezione dei lavoratori domestici - con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali.


Esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori da aziende in crisi

Viene introdotto un nuovo incentivo pari al 100%, entro un massimale annuo di 6.000 euro, dei contributi previdenziali e per una durata di 36 mesi, destinato ai datori di lavoro che - nel corso del 2022 - assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il MISE.


Tirocini extracurriculari

Al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei tirocini extracurriculari dovranno essere adattate nuove linee guida dalla Conferenza Stato-Regioni su:

  • la definizione della durata massima;
  • la tipologia dei soggetti da assumere;
  • i limiti numerici di tirocinanti in relazione alle dimensioni aziendali;
  • l’obbligo di redigere un bilancio delle competenze, nonché una certificazione delle stesse al termine del tirocinio;
  • l’attivazione di nuovi tirocini solo previa verifica di una quota minima di assunzioni dei precedenti tirocinanti;
  • l’obbligo di individuazione specifica delle attività richieste allo stagista;
  • l’indennità di partecipazione (ovvero la misura minima del compenso da riconoscere al tirocinante);
  • Sanzioni da € 1.000 ad € 6.000 in relazione alla gravità degli illeciti commessi in materia di tirocinio.

Le novità sopra esposte dovranno essere recepite ed integrate dalla Conferenza Stato-Regioni, tramite la redazione di nuove linee guida, entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

 


NASPI

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono introdotte le seguenti modifiche:

  • l’abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione involontaria;
  • l’ampliamento dei soggetti destinatari in quanto l’indennità viene garantita anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci;
  • un nuovo obbligo contributivo per il contratto di apprendistato di primo livello, stipulato per l’ottenimento della qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022 l’indennità di disoccupazione è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non più del quarto mese di fruizione).

DIS-COLL

In merito all’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata sono state introdotte le seguenti novità:

  • l’introduzione del meccanismo di riduzione per gli eventi di disoccupazione avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2022 pari al 3% dell’indennità a partire dal sesto mese di fruizione;
  • l’aumento della durata di erogazione fino ad un massimo di 12 mesi, contrariamente ai precedenti 6 fino al 31/12/2021;
  • il riconoscimento della contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso;
  • l’introduzione di una nuova aliquota contributiva per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione Naspi.

Estensione della tutela della maternità per lavoratrici e lavoratori autonomi e parasubordinati

La legge di bilancio 2022 introduce una misura di sostegno per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri iscritti alla Gestione Separata, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS e liberi professionisti iscritti alle specifiche casse previdenziali di appartenenza.

 

La misura in esame prevede il riconoscimento di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità, per i lavoratori che nell’anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro.

 

In fase di prima applicazione, la misura riguarda solo i periodi di maternità/paternità iniziati dopo il 1° gennaio 2022 oppure quelli iniziati nel 2021 che ricadono nel corrente anno. La richiesta dell’indennità avviene esclusivamente tramite domanda telematica.

 


APE Sociale

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’Ape Sociale, ossia l’indennità erogata dall'INPS ad alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all'ottenimento della pensione anticipata. Viene ampliata la categoria dei lavori gravosi che permettono l’accesso alla misura in esame.


Quota 102

Viene prevista la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022.


Opzione donna

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la c.d. opzione donna. Le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni.


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