Autotrasporto: recupero delle accise 1° trimestre 2019

Le modalità operative

 
autotrasporto

L’Agenzia delle Dogane con la nota del 25 Marzo 2019 (Prot.: 33989/RU) ha stabilito le modalità operative per il recupero del 1° trimestre delle accise 2019, spettante alle imprese di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e categoria superiore a Euro 2.

La domanda va presentata, non più a pena di decadenza, all’Ufficio delle Dogane competente nel mese successivo a ciascun trimestre solare.

Per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio al 31 Marzo 2019 la dichiarazione dovrà essere presentata possibilmente tra il 1 e il 30 aprile 2019

Misura del beneficio

La misura del beneficio è pari a euro 0,21418 per ogni litro di gasolio consumato. Precisazioni: 1) Si ricorda quanto già precedentemente comunicato ovvero esclusione dal 1 gennaio 2016 dal beneficio dei veicoli pesanti di categoria euro 2 e inferiori. 2) Nell’eventualità in cui una società abbia sede legale e/o operativa in una Provincia diversa da quella nella quale sia presente il deposito interno di rifornimento degli automezzi, l’ufficio competente per la presentazione della domanda di recupero accise è quello in cui è ubicata la cisterna di rifornimento.

Compensazione

La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso). L’importo del credito spettante deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2020; qualora vi fossero eccedenze non utilizzate in compensazione la domanda di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 6740; anno di riferimento quello di presentazione della dichiarazione.

A tal proposito si ribadisce che con la risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha integrato le istruzioni originarie di compilazione del modello F24 (contenute nella risoluzione n.133/E del 30 aprile 2002, istitutiva del suddetto codice), nel modo seguente: • nel campo “rateazione/regione/prov/mese – rif”, è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo Luglio – Settembre 2015); nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”. Si rammenta che dal 2012 è stato eliminato il limite annuale di credito compensabile tramite F24, pari a 250.000 euro.

Servizio per la compilazione della domanda

Le imprese socie che usufruiscono del nostro servizio per la predisposizione della domanda devono consegnare la seguente documentazione

  • copia di tutte le fatture di acquisto del gasolio effettuato presso distributori interni ed esterni (comprensive dei dettagli dei singoli rifornimenti: data, litri, importo e targa);
  • le fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli immatricolati o riscattati nel corso del 1° trimestre 2019
  • le fotocopie dei contratti leasing dei veicoli immatricolati nel corso del 1° trimestre 2019;
  • la fotocopia della Carta di identità del titolare/legale rappresentante in vigore;
  • indicazione dei Km percorsi dai mezzi alle date dal 1° gennaio al 31 Marzo 2019

Le imprese che vogliono verificare la fattibilità della loro domanda di rimborso accise possono compilare il modulo qui sotto per essere richiamate da un nostro esperto.

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