Esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate: le istruzioni operative

L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro

 
Copia di Esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate

A seguito dell’autorizzazione disposta dalla Commissione Europea nella seduta del 19 giugno, l’INPS, con la circolare n. 58 del 23 giugno 2023, ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo per i datori di lavoro, compresi quelli del settore agricolo, che assumono a tempo indeterminato o trasformano da tempo determinato a tempo indeterminato le donne lavoratrici cosiddette "donne svantaggiate”, in conformità alle disposizioni della Legge di Bilancio 2022 nonché della successiva misura prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Misura e durata dell’esonero

L’esonero spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023 e che comportano un incremento occupazionale all’interno dell’azienda.

L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro differenziata a seconda dei periodi di riferimento:

dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nel limite massimo di importo pari a € 6.000,00/annui (soglia massima di € 500,00 al mese); 
dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 nel limite massimo di importo pari a € 8.000,00/annui (soglia massima di € 666,66 al mese).

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, gli incentivi:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

L’esonero non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico e nell’ipotesi di istaurazione di prestazione di lavoro occasionale.

Requisiti

Le lavoratrici devono possedere i seguenti requisiti soggettivi alla data dell’evento, ovvero alla data dell’assunzione o della trasformazione del contratto a tempo indeterminato:

  • almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi (è necessario che la lavoratrice risulti in stato di disoccupazione);
  • di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il requisito della residenza s’intende soddisfatto per le seguenti Regioni: Basilicata; Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Sardegna;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, i.e. tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 %;
  • di qualsiasi età ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

I datori di lavoro per beneficiarne:

  • devono essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare);
  • devono pienamente rispettare le norme di legge e di contratto collettivo, anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (i.e. rispetto diritto di precedenza; no sospensioni di lavoratori con medesima qualifica ecc.).

Si rammenta che l’incentivo in favore delle donne svantaggiate deve sottostare ad un’altra condizione fondamentale in quanto l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Il datore di lavoro deve verificare anche l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”.

In ragione di quanto precede, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione il datore di lavoro dovesse riscontrare un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”. In caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

Si precisa che l’incentivo in argomento, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto e/o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

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