Obbligo di nomina dell’organo di controllo: soggetti incaricati e revisione sulle Srl

La revisione può essere prescritta dalla legge, prevista dallo Statuto (anche in assenza di obbligo di legge), oppure può essere effettuata a fronte di esigenze specifiche.
La revisione legale è esercitata ai sensi di legge da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro dei revisori legali. Nei casi espressamente previsti dagli artt. 2409-bis, co. 2 e 2477, co. 5 c.c., ai sensi dei quali lo statuto, in alcuni casi, può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale, i relativi componenti o il sindaco unico devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
Il legislatore ha modificato a più riprese la normativa sul sistema dei controlli nelle società a responsabilità limitata. Nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti, infatti, una serie di interventi normativi per dare, da un lato, maggiore flessibilità all’assetto organizzativo dell’organo di controllo, mentre, dall’altro, è stata ampliata la platea delle società obbligate a adottare un organo di controllo.
Per le S.r.l. la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria, se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.