Situazione occupazionale maschile e femminile: prorogata la scadenza del rapporto biennale

Prorogata al 30 settembre 2022 la scadenza per la trasmissione per le aziende private che occupano più di 50 dipendenti

 
lavoratori e lavoratrici

Il Codice delle pari opportunità, D.lgs 198/2006, prevede che le aziende private che occupano un determinato numero di dipendenti, redigano ogni due anni un rapporto sulla situazione occupazionale del personale maschile e femminile.

La legge 108/2021 (di conversione del D.L. 77/2021) prescrive, alle aziende che intendono partecipare a bandi di appalto pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR e del PNC, l'obbligo di presentare alla stazione appaltante una relazione sulla situazione maschile e femminile occupata.

Sono obbligate alla compilazione del rapporto biennale le aziende private che occupano più di 50 dipendenti. La novità è introdotta dalla Legge n. 162 del 5 novembre 2021, entrata in vigore lo scorso 3 dicembre 2021, di modifica al Codice delle pari opportunità che prima limitava l’obbligo per le sole aziende che occupavano più di 100 dipendenti.

Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti dovranno, soltanto su base volontaria, redigere e consegnare il rapporto.

Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 ha prorogato al 30 settembre 2022 la scadenza per la trasmissione del rapporto biennale con riferimento ai dati sulla situazione del personale per il biennio 2020-2021 da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti.

Il quadro normativo del rapporto

Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive, nonché a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti al secondo anno del biennio. Nel computo dei dipendenti deve essere considerata tutta la forza lavoro, a qualunque titolo occupata in azienda, compresi gli apprendisti.

L’obbligo di compilare il documento nasce dall’esigenza di verificare che sia garantita la parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile. Nel rapporto devono quindi essere indicati una serie di dati:

  • il numero di lavoratori occupati di sesso maschile e di sesso femminile, le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché il numero dei lavoratori di sesso maschile e femminile assunti nel corso dell'anno;
  • le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e part-time;
  • l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura riconosciuti a ciascun lavoratore;
  • i dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione;
  • gli strumenti e le misure per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, insieme ai criteri adottati per le progressioni di carriera.
Modalità e termini di invio

Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando un apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro.

Come da Decreto Interministeriale del 29 marzo scorso, firmato di concerto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, è prorogata al 30 settembre 2022 la scadenza per la trasmissione del rapporto biennale con riferimento ai dati sulla situazione del personale per il biennio 2020-2021 da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti.

Al termine della procedura informatica, in assenza di errori o incongruenze, il Ministero rilascerà una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, dovrà poi essere trasmessa dall’azienda anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

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