Concordato preventivo biennale: le novità per i contribuenti

Le nuove procedure e i cambiamenti introdotti per il biennio 2024-2025.

 
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Durante l'analisi da parte delle Commissioni parlamentari, sono emerse diverse considerazioni che sono state incluse nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024. Per l'applicazione del Concordato biennale, l'Agenzia delle Entrate propone una definizione biennale del reddito d'impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione nettaPer i contribuenti forfetari, la proposta è limitata a un solo anno, a titolo sperimentale.

  • Fase 1 - Procedure informatiche di ausilio
    Entro l'1 aprile di ogni anno, l'Agenzia mette a disposizione contribuenti/intermediari appositi programmi informatici per raccogliere i dati necessari per elaborare la proposta di Concordato. Per il 2024, tali programmi sono disponibili entro il 15.6.
  • Fase 2 - Invio dei dati per la definizione della proposta
    Utilizzando i suddetti programmi informatici, il contribuente invia i dati all'Agenzia per definire la proposta di Concordato.
  • Fase 3 - Formulazione della proposta
    La proposta di Concordato è elaborata e comunicata dall'Agenzia al contribuente tramite i suddetti programmi informatici. La proposta è sviluppata in coerenza con i dati forniti dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva, seguendo una metodologia approvata dal MEF che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
  • Fase 4 - Adesione/Rifiuto alla proposta
    Il contribuente può aderire alla proposta di Concordato entro il 30.6 (data di scadenza per il versamento delle imposte sui redditi/IRAP). Per il primo anno di applicazione, il termine di adesione è prorogato al 15.10 (data di presentazione del mod. REDDITI 2024).

La segnalazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati per la definizione della proposta di Concordato comporta la cessazione di quest'ultima.

Nel primo anno di applicazione del Concordato preventivo, per i soggetti che svolgono attività approvate dagli ISA con ricavi/compensi inferiori a € 5.164.569 (inclusi i soggetti forfetari), il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi/IRAP/IVA è differito dal 30.6 al 31.7, senza applicare maggiorazioni.

Soggetti ISA

Possono accedere al Concordato per il biennio 2024-2025 i soggetti a cui si applicano gli ISA che, per il periodo d'imposta precedente a quello della proposta (2023), non presentano debiti tributari o li hanno saldati per un importo complessivo di almeno € 5.000 (comprensivi di interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.

Effetti dell'accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta, il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi/IRAP. L'accettazione obbliga al rispetto del Concordato anche per i soci/associati di società di persone, associazioni professionali e srl trasparenti. Durante i periodi d'imposta oggetto del Concordato, rimangono in vigore gli adempimenti fiscali ordinari, soprattutto gli obblighi contabili/dichiarativi per i soggetti interessati.

Reddito di lavoro autonomo oggetto di Concordato
Il reddito di lavoro autonomo proposto
è individuato secondo le normali regole dell'art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare plusvalenze/minusvalenze, redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali. Il reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000. Nel caso di associazioni professionali, il limite è distribuito tra gli associati in base alle loro quote di partecipazione.

Reddito d'impresa oggetto di Concordato
Il reddito d'impresa proposto è individuato secondo le regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria/semplici), senza considerare plusvalenze/sopravvenienze attive e passive, redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali o in società/enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR. Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000. Nel caso di snc/sas/srl trasparenti, il limite è ripartito tra i soci in base alle loro quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di Concordato
Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto è individuato secondo le regole ordinarie del D.Lgs. n. 446/97, senza considerare plusvalenze/sopravvenienze attive e passive. Il valore minimo concordato della produzione netta non può essere inferiore a € 2.000.

Effetti del Concordato ai fini IVA
L'adesione al Concordato non ha effetti ai fini IVA, che segue le normali regole.

Rilevanza delle basi imponibili concordate
Le basi imponibili concordate non influenzano la determinazione delle imposte sui redditi/IRAP/contributi previdenziali
, indipendentemente da eventuali differenze tra i redditi effettivi e i valori della produzione netta effettivi rispetto a quelli concordati.

Soggetti forfetari 

Nel testo definitivo è previsto che, per i soggetti forfetari l’adesione al concordato preventivo, in via sperimentale, per il 2024 è limitata ad una sola annualità. Le modalità di accesso al concordato ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.
Non possono accedere al concordato i soggetti che:

  • hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  • non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali

ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

Effetti dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta di concordato il soggetto deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 (mod. REDDITI 2025).
Nel 2024 i soggetti in esame sono tenuti al rispetto degli ordinari obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

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