Imprese artigiane: nuovo Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA 2023)

Le prestazioni di sostegno al reddito sono erogate in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane

 
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Il 14 dicembre 2022 è stato approvato il nuovo regolamento per il funzionamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, FSBA, che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2023.

In conformità alle disposizioni del nuovo regolamento, le prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBA in favore dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane sono:

  • l’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie (AIS), per massimo 26 settimane nel biennio mobile, di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili alle imprese vincolate a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che occupano fino a 15 dipendenti;
  • in aggiunta all’AIS, l’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie (ACIGS) - ovvero per riorganizzazione aziendale per processi di transizione, per crisi aziendale, per contratto di solidarietà - di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili alle imprese vincolate a FSBA che occupano più di 15 dipendenti. Le prestazioni di integrazione salariale straordinaria per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti (ACIGS) saranno erogabili dal giorno 1° luglio 2023, anche in riferimento alle istanze presentate nel primo semestre del 2023.
     

Dal 1° gennaio 2023, l’aliquota contributiva risulta essere:

  • 0,60%, per il finanziamento dell’AIS, dell’imponibile previdenziale per le imprese fino a 15 dipendenti;
  • 1% (di cui 0,60% per il finanziamento dell’AIS e 0,40% per l’ACIGS) dell’imponibile previdenziale per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.

Tali aliquote continueranno ad essere ripartite per ¾ a carico dell’impresa artigiana e per ¼ a carico dei lavoratori.

Si segnala anche che le imprese artigiane con più di 15 lavoratori e che presentano domanda di ACIGS sono tenute al versamento di un contributo addizionale del 4% in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 D.Lgs. 148/2015 interamente a loro carico.

Possono accedere alle prestazioni erogate da FSBA tutti i lavoratori dipendenti (anche part time), che hanno un’anzianità aziendale di effettivo lavoro pari ad almeno 30 giorni. Sono compresi i lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei:

  • dirigenti,
  • lavoratori cui trova applicazione il CCNL Edilizia artigianato,
  • lavoratori/collaboratori atipici (ad esempio: co.co.co., tirocinanti ecc…).

Per avere accesso alle prestazioni FSBA l’impresa artigiana deve avere regolarità contributiva. Le imprese che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 potranno versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a € 100 per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.

La richiesta della prestazione deve essere presentata per via telematica a EBNA/FSBA, tramite il portale Sinaweb, prima dell’inizio effettivo della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Alla domanda dovrà essere allegato l’Accordo sindacale che dovrà essere sottoscritto prima dell’inizio della sospensione/riduzione.

Tuttavia, al momento il portale Sinaweb è in fase di aggiornamento. Pertanto, al fine di garantire la corretta fruizione delle prestazioni, le domande di prestazione di competenza “gennaio 2023”, potranno essere presentate durante tutto il mese di gennaio 2023, con presentazione anche oltre la data di inizio sospensione.

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