Decreto Riaperture: novità su smart working, green pass e dispositivi di protezione

Le nuove disposizioni in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

 
mascherina smart working

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, il Decreto Legge n. 24/2022 (cosiddetto “Decreto Riaperture”), adottato per superare le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, contenente misure e importanti novità per il lavoro sull’intero territorio nazionale.

Si riportano sinteticamente le novità di maggiore interesse per imprese e lavoratori.

Smart working semplificato e sorveglianza sanitaria

Vengono prorogati, fino al 30 giugno 2022:

  • il cosiddetto smart working semplificato ovverosia la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore.
    Resta fermo l’obbligo di effettuare la comunicazione esclusivamente attraverso la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), utilizzando esclusivamente la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già in uso;
  • la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (cosiddetti lavoratori fragili).
Accesso ai luoghi di lavoro con Green Pass Base

Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro sarà consentito con il Green Pass Base, inclusi i lavoratori over 50.

Questi ultimi, infatti, non saranno più obbligati a presentare il green pass rafforzato ma potranno utilizzare quello base (ottenuto da vaccinazione, guarigione o test).

Green Pass Rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022, il Green Pass Rafforzato (ottenuto da vaccinazione o guarigione) viene richiesto per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 sussiste l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  • per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo;
  • per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022, sussiste l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati e con esclusione delle abitazioni private. L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi;
  • in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Sempre fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori che nello svolgimento dell’attività “sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro”, le mascherine chirurgiche sono considerate “dispositivi di protezione individuale”. Tali norme si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

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