Welfare aziendale 2023: normativa, limiti di spesa, vantaggi fiscali e contributivi

Alcuni esempi di beni e servizi rientranti e limiti di esenzione

 
welfare aziendale

Il welfare aziendale è l’insieme delle iniziative, di natura contrattuale o unilaterale riconosciute dal datore di lavoro ai propri dipendenti al fine di incrementare il benessere degli stessi e delle loro famiglie, consistenti in una forma di retribuzione in beni e servizi in natura, che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente.

Il welfare aziendale rappresenta altresì uno dei principali strumenti per favorire la conciliazione lavoro – vita privata dei dipendenti, nonché un mezzo tramite il quale aumentare il potere d’acquisto dei dipendenti e attraverso il miglioramento del clima sul posto di lavoro, favorire anche la diminuzione del turnover e dell’assenteismo.

Le fonti normative

Il welfare nasce nell’esperienza contrattuale e applicativa e si fonda sulla combinazione virtuosa di alcune norme fiscali contenute nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), in particolare negli articoli 51 e 100 che disciplinano l’elenco di beni e servizi esclusi dalla nozione di retribuzione imponibile.

Tali norme sono state integrate nel tempo da nuove disposizioni (i.e. articolo 1, co. 182-190, legge n. 208/2015) che hanno reintrodotto in modo stabile gli incentivi fiscali già sperimentati in maniera episodica gli anni precedenti per i premi di risultato definiti sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello.

In particolare, la legge 208/2015 e il D.M. 25.3.2016 hanno reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10 per cento, sul premio di produttività nonché la possibilità per il lavoratore, qualora espressamente indicato all’interno dell’accordo di secondo livello, di optare per la conversione, parziale o totale, del premio monetario in beni e/o servizi di welfare aziendale.

Attivazione del piano welfare

Il datore di lavoro interessato a erogare ai propri dipendenti un pacchetto di beni e servizi rientranti nell’istituto del welfare aziendale può farlo attraverso:

  • un atto unilaterale “volontario non vincolante”. In tale ipotesi, troverà applicazione l’art. 100, c. 1 del TUIR che consente di dedurre dal reddito d’impresa il costo dei servizi di utilità sociale previsti dall’art. 51, c. 2 del TUIR nel limite del 5 per mille dei costi del lavoro;
  • un atto unilaterale “vincolante”, quali un regolamento aziendale. In questo caso deve configurarsi l’adempimento di un obbligo negoziale (Circolare AdE n. 5/E/2018 e Circolare AdE n. 28/E/2016). Il vantaggio di questo piano welfare consiste nella possibilità per l’azienda di dedurre dal reddito d’impresa il 100% della spesa, senza il limite del 5 per mille imposto dall’art. 100 del Tuir;
  • un accordo sindacale. Anche in tale ipotesi il piano welfare costituito tramite accordo sindacale consente la piena deducibilità del costo ai fini del reddito d’impresa.
Beni e servizi di welfare

I medesimi articoli 51 e 100 del TUIR definiscono i beni e servizi, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, che non contribuiscono a formare il reddito da lavoro dipendente.

I destinatari di suddetti servizi sono il lavoratore e, in talune ipotesi, anche i suoi familiari individuati dall’art. 12 del TUIR.

Di seguito sono riportati, a titolo esemplificativo, una serie di beni e/o servizi rientranti nel welfare aziendale:

Tipologia di beni e servizi

Limite di esenzione

Casse sanitarie

€ 3.615,20 per anno fiscale

Previdenza integrativa

€ 5.164,57 per anno fiscale

Servizi mensa aziendali/interaziendale o convenzioni con locali esterni; 
ticket restaurant (cartacei – elettronici)

€ 4,00 giornalieri per i cartacei ed € 8,00 giornalieri per gli elettronici

Servizi di trasporto (es. abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale)

nessun limite

Servizi di educazione e istruzione (es. ludoteche, centri estivi, tasse universitarie, costi babysitter, asili nido, mensa scolastica)

nessun limite

Servizi di assistenza anziani o non autosufficienti (es. badanti o strutture residenziali esterne)

nessun limite

Copertura del rischio di non autosufficienza o di gravi patologie (es. pagamento contributi o premi per prestazioni anche in forma assicurativa)

nessun limite

Benefit di utilità sociale (es. corsi formazione, viaggi, pacchetti benessere, culto, assistenza domiciliare, cure odontoiatriche, che-up medici, ecc.)

nessun limite

Fringe Benefit (beni e servizi di qualsiasi genere, buoni spesa, buoni carburante, buoni acquisto ecc…)
NB - 
Per il 2023 il Decreto Lavoro (DL 48/2023) riconosce l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da 258,23 a 3.000 euro ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

€ 258,23 per anno fiscale

 

Lavoratori beneficiari e vantaggi fiscali e contributivi

Per beneficiare del particolare regime dell’esclusione, in tutto o in parte, dal reddito di lavoro dipendente, il welfare aziendale deve essere offerto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

In merito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 5/2018, che l’espressione “categorie di dipendenti” non va intensa soltanto con riferimento alle categorie previste nel Codice civile (dirigenti, quadri, impiegati, intermedi, operai), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di un certa qualifica), purché tali erogazioni siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.

Il welfare aziendale è altresì uno strumento che produce notevoli benefici fiscali e contributivi per i lavoratori destinatari, in quanto:

  • dal punto di vista fiscale le misure previste dal TUIR, all’articolo 51, comma 2 e 3 alle condizioni ivi previste, sono escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente. Pertanto, ogni lavoratore può godere della completa detassazione dei benefit ricevuti;
  • in merito all’aspetto contributivo, l’articolo 6, D.lgs. n. 34/1997 ha sancito, in via generale, l’armonizzazione tra imponibili fiscali e contributivi. Pertanto, ogni lavoratore può godere della completa decontribuzione dei benefit ricevuti.

L’abbattimento del cuneo fiscale si traduce in un risparmio aziendale determinato dall’esclusione dall’imponibile previdenziale del valore dei beni e/o servizi di welfare aziendale erogati in conformità alle previsioni già richiamate del TUIR.

 

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